Il nuovo decreto legislativo introduce in Italia una disciplina dedicata alle cause civili usate non per far valere un diritto, ma per zittire chi partecipa al dibattito pubblico.

Riguarda giornalisti, attivisti, ricercatori, associazioni e singoli cittadini che si esprimono su temi di interesse generale, insieme a chi promuove le azioni giudiziarie, agli avvocati e ai giudici che dovranno applicare il nuovo procedimento. Le norme entrano in vigore l’8 novembre 2026.

Decreto Legislativo n. 194/26 del 8 ottobre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2026

Che cosa sono le «cause bavaglio» e come si riconoscono

Il fenomeno ha un nome tecnico che arriva dall’inglese: SLAPP, acronimo di strategic lawsuit against public participation, cioè azione legale strategica tesa a bloccare la partecipazione pubblica.

Si tratta di citazioni in giudizio, spesso con richieste di danni molto elevate, il cui scopo reale non è ottenere giustizia ma imporre a chi scrive o protesta il costo, il tempo e la paura di un processo.

Fino a oggi l’ordinamento italiano non dava un nome giuridico a questo comportamento: chi lo subiva poteva contare soltanto sugli strumenti generali del codice di procedura civile, pensati per qualunque lite. Il decreto introduce invece una definizione esplicita.

“procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica”: i procedimenti giudiziari che presentano domande infondate e non sono avviati per far valere o esercitare un diritto, ma che hanno come finalità principale la prevenzione, la restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica.

Art. 2, comma 1, lett. c)

Per capire se una causa ha questa natura, il decreto elenca alcuni segnali concreti che il giudice può valutare:

  • la richiesta di denaro è sproporzionata rispetto ai fatti contestati;
  • lo stesso soggetto, o persone a lui collegate, hanno già avviato più procedimenti simili, con le stesse o analoghe richieste;
  • il comportamento di chi fa causa è accompagnato da intimidazioni, molestie o minacce;
  • la causa è condotta in mala fede con tattiche dilatorie o pretestuose, come il rinvio del procedimento, la scelta pretestuosa del tribunale a cui rivolgersi o l’abbandono della causa quando è già in una fase avanzata.

La «partecipazione pubblica» protetta non è solo quella dei professionisti dell’informazione, ma comprende chi si esprime o agisce su questioni di interesse pubblico, tra cui:

  • i diritti fondamentali e la salute
  • la sicurezza, l’ambiente e il clima
  • il comportamento di figure di rilievo pubblico
  • i temi già in esame presso un organo legislativo o di governo, oppure presso un organo giudiziario, purché in questo caso non si tratti di notizie coperte da segreto né di una questione già oggetto di un altro procedimento pendente presso una pubblica autorità
  • le accuse di corruzione, frode o altri illeciti penali o amministrativi relative a quei temi

La tutela vale solo per le controversie civili con un legame oltre confine

La nuova tutela non copre tutte le liti. Vale per le cause civili e commerciali, comprese quelle avviate come contrattacco dentro un processo già in corso e quelle d’urgenza, e richiede un elemento in più: la vicenda deve avere implicazioni transfrontaliere, cioè non limitarsi a un caso in cui entrambe le parti sono domiciliate in Italia.

Il decreto lo dice in negativo, chiarendo il caso che resta fuori.

Un procedimento promosso davanti all’autorità giudiziaria italiana non presenta implicazioni transfrontaliere se sia l’attore che il convenuto sono domiciliati in Italia.

Art. 3, comma 3

Restano esclusi anche:

  • i procedimenti penali, tributari, doganali e amministrativi
  • le controversie sulla responsabilità dello Stato per l’esercizio dei poteri pubblici
  • l’arbitrato
  • la richiesta di danni presentata all’interno di un processo penale

Chiedere al giudice di chiudere subito la causa

Prima, chi riteneva di essere stato citato in giudizio senza alcuna ragione doveva comunque attraversare l’intero processo e attendere la sentenza finale. Ora può presentare un’istanza di rigetto anticipato, cioè la richiesta al giudice di respingere subito una domanda manifestamente infondata, senza arrivare al merito.

Nei procedimenti avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, il convenuto chiede il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate […]

Art. 6, comma 1

I tempi sono scanditi con precisione:

  • l’istanza va depositata entro i termini ordinari per presentarsi in giudizio, oppure entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, se la causa nasce come contrattacco dentro un processo già avviato;
  • va notificata alla controparte entro 10 giorni dal deposito e deve spiegare perché la domanda è palesemente priva di fondamento;
  • chi ha fatto causa ha 30 giorni dalla notifica per replicare con una memoria;
  • il giudice fissa l’udienza di discussione entro i 30 giorni successivi.

L’udienza è snella: il giudice sente le parti, salta le formalità non essenziali, ammette solo gli accertamenti indispensabili e decide con il modello della trattazione orale, cioè pronunciando la decisione in udienza.

Anche nei procedimenti d’urgenza la richiesta è possibile, presentandola nella prima difesa: in quel caso il giudice decide con lo stesso provvedimento che chiude il procedimento.

La sentenza che decide sul rigetto anticipato si impugna con gli strumenti ordinari, appello e ricorso in cassazione. Se arriva un’impugnazione, le altre domande che dipendono da quella decisa restano sospese, mentre quelle indipendenti proseguono separatamente, salvo che tutte le parti chiedano insieme il contrario.

Chi fa causa può dover mettere da parte una cauzione

Un processo lungo costa, e il rischio per chi si difende è di vincere senza riuscire a recuperare nulla. Il decreto consente al giudice di chiedere a chi ha avviato la causa un deposito a garanzia.

Il giudice, su istanza della parte che ha chiesto il rigetto anticipato, valutata ogni circostanza, anche relativa alla capacità patrimoniale delle parti, può imporre alla controparte una cauzione a copertura delle spese […]

Art. 10, comma 1

La cauzione, cioè la somma vincolata a garanzia, si versa in denaro secondo le regole dei depositi giudiziari e copre sia le spese del processo sia l’eventuale condanna per responsabilità aggravata, quella che colpisce chi ha agito o resistito in giudizio in mala fede o con colpa grave.

Il giudice può quindi tenere conto anche della capacità patrimoniale delle parti: la cauzione può così essere diversa quando le risorse economiche di chi fa causa e di chi si difende sono molto diverse tra loro.

La condanna a spese e risarcimento diventa un atto dovuto

Sul fronte dei costi, il regime generale resta quello di sempre: chi perde paga. Ma cambia un passaggio decisivo.

Nelle regole ordinarie il giudice può condannare la parte soccombente a versare una somma ulteriore, determinata secondo equità, e si tratta di una scelta discrezionale. Quando però il carattere abusivo del procedimento viene accertato, quella condanna non è più facoltativa.

Nel caso di accertamento del carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del procedimento, il giudice, a titolo di risarcimento del danno, condanna, anche d’ufficio, la parte soccombente ai sensi dell’articolo 96, terzo comma del codice di procedura civile.

Art. 13, comma 2

Due dettagli pesano quanto la regola. Il primo: la condanna arriva anche d’ufficio, cioè il giudice la pronuncia di propria iniziativa, senza che chi si è difeso debba chiederla. Il secondo: la somma è qualificata espressamente come risarcimento del danno.

Allo stesso modo, il giudice può ordinare di propria iniziativa la pubblicazione della sentenza, così che l’accertamento dell’abuso diventi pubblico e non resti negli atti del fascicolo.

Il decreto si occupa anche di un altro caso: chi ha avviato la causa può modificare o abbandonare la propria domanda prima della sentenza. Senza una regola specifica, chi si è difeso rischierebbe di restare comunque a carico delle spese, pur avendo affrontato una domanda infondata.

Il decreto chiude questa via: la modifica della domanda o la rinuncia non toccano il diritto di chiedere il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni.

Associazioni e sindacati possono sostenere chi si difende solo con il suo consenso

Chi subisce una causa intimidatoria spesso è solo. Il decreto permette ad associazioni, sindacati e altri enti collettivi, anche privi di riconoscimento formale, di schierarsi al fianco di chi si difende, purché abbiano un interesse alla tutela della partecipazione pubblica scritto nel proprio statuto o dimostrato nei fatti. La scelta, però, resta in mano all’interessato.

L’intervento di cui al comma 1 è ammesso se il convenuto, entro l’udienza di cui all’articolo 7, comma 1, vi presta il consenso con atto depositato e comunicato alle parti dalla cancelleria.

Art. 5, comma 3

È una differenza netta rispetto alla regola generale del processo civile, dove per affiancare una parte basta avere un proprio interesse. Qui serve un consenso espresso, revocabile fino al momento in cui la causa passa in decisione.

I tempi sono stretti: l’atto di chi vuole intervenire va depositato almeno 20 giorni prima dell’udienza e notificato alle altre parti nei 5 giorni successivi. Nei procedimenti d’urgenza l’intervento è possibile fino all’udienza di discussione.

Chi viene portato in tribunale fuori dall’Unione europea

Una causa intimidatoria può partire anche da molto lontano, davanti a un giudice di un Paese dove le tutele sono più deboli e difendersi costa enormemente. Per questa situazione il decreto crea un rimedio nuovo e indipendente in Italia.

La persona fisica o giuridica che ha la residenza, il domicilio o la sede nello Stato, nei cui confronti è avviato, da un soggetto domiciliato al di fuori dell’Unione europea e dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo, un procedimento giudiziario abusivo […] può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali […]

Art. 14, comma 1

L’azione si propone davanti al tribunale del luogo in cui si trova chi ha subito il procedimento, con un giudice singolo, nelle forme del processo ordinario o di quello semplificato.

In concreto, chi vive o ha sede in Italia non deve inseguire la controparte all’estero per ottenere il ristoro del danno: può farlo valere a casa propria, e la richiesta comprende anche la somma prevista per i procedimenti riconosciuti come abusivi.

Resta ferma una clausola di salvaguardia: gli accordi internazionali già conclusi tra Paesi terzi e Unione europea o singoli Stati membri continuano ad applicarsi.

Le disposizioni del presente decreto lasciano impregiudicata l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e multilaterali tra Stati terzi e Unione europea o Stati membri conclusi entro il 6 maggio 2024.

Art. 15, comma 1

Cosa ricordare

Il decreto non cancella né riscrive alcuna norma esistente: costruisce una corsia parallela dentro il processo civile, che si appoggia agli istituti già noti del codice di procedura civile e li irrigidisce quando in gioco c’è la libertà di informare e di partecipare.

Per chi si difende, il cambiamento si misura in tre punti:

  • una via d’uscita rapida dal processo
  • una garanzia economica sulle spese
  • un risarcimento che il giudice deve riconoscere quando accerta l’abuso

Il tutto a partire dall’8 novembre 2026, e solo per le controversie civili che superano i confini nazionali.


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