Il decreto-legge entrato in vigore il 24 ottobre 2026 interviene su tre filiere che vivono di carburante, l’autotrasporto, l’agricoltura e la pesca con l’acquacoltura, rimettendo ordine in misure di sostegno già annunciate nei mesi precedenti e aggiungendone di nuove.
Riguarda le imprese di quei settori e i loro committenti. Il decreto contiene anche norme che toccano:
- i contratti di logistica
- i documenti digitali del trasporto merci
- gli straordinari delle Forze di polizia
- gli obblighi di rendicontazione ambientale delle imprese di media dimensione
Essendo un decreto-legge, produce effetti immediati ma dovrà passare dal Parlamento entro sessanta giorni per diventare legge.
Il decreto riscrive da capo il credito d’imposta sul gasolio
Per capire la novità serve ricordare il punto di partenza. A marzo 2026 era nato un credito d’imposta sul caro gasolio per l’autotrasporto di merci per conto di terzi, cioè uno sconto fiscale che l’impresa non incassa in contanti ma usa per pagare altre imposte.
A settembre un secondo decreto ne aveva allungato la copertura fino a ottobre, aggiungendo 21,2 milioni di euro.
Questo decreto cancella quell’estensione e ricostruisce l’impianto in due pezzi. Il primo periodo agevolato si chiude ad agosto 2026, con una dotazione aumentata di 66,4 milioni di euro.
Il secondo è un credito nuovo e separato, che copre le spese di gasolio sostenute tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026 entro un tetto di 60 milioni di euro: l’impresa può usarlo solo in compensazione, cioè per abbattere altri tributi o contributi, ed entro il 31 dicembre 2027.
La differenza non è solo contabile: cambia il periodo da documentare, cambia il tetto di spesa e cambia la finestra entro cui l’impresa può effettivamente usare il beneficio.
Quanto pesa il gasolio entra nel prezzo del trasporto
La parte più strutturale del decreto riguarda il modo in cui si calcola il compenso di un trasporto.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà pubblicare e aggiornare ogni tre mesi i valori percentuali minimi e massimi di incidenza del costo del carburante, distinti per classi di peso dei veicoli: una tabella ufficiale che dice quanta parte del prezzo di un viaggio è attribuibile al gasolio.
Per i contratti stipulati per iscritto quei valori restano un riferimento e l’autonomia delle parti resta intatta. Per i contratti conclusi solo verbalmente, invece, la soglia minima diventa obbligatoria.
Per i contratti di trasporto per conto di terzi stipulati in forma non scritta, i valori minimi […] sono assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo per l’emissione delle fatture […] le quali indicano distintamente la quota del corrispettivo risultante dall’applicazione dei predetti valori minimi.
Art. 2, comma 1
In parallelo, si allunga con una voce nuova l’elenco degli elementi che un contratto scritto di trasporto deve necessariamente contenere:
- nomi delle parti
- iscrizione all’Albo, il registro obbligatorio per chi opera nell’autotrasporto merci
- tipo di merce
- corrispettivo
- luoghi di consegna
- tempi di carico e scarico
c-bis) valore del costo del carburante all’atto della stipula e incidenza del costo del carburante per le prestazioni di trasporto disciplinate dal contratto;
Art. 2, comma 2
L’effetto pratico è duplice. Il vettore ottiene un parametro oggettivo da opporre al committente quando il gasolio sale; il committente deve aspettarsi fatture che esplicitano la quota carburante.
Camion in leasing, canoni sospesi per cinque mesi
Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale possono chiedere la sospensione dei canoni di leasing dei veicoli, oppure della sola quota capitale continuando a pagare gli interessi, per le rate in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027. Il piano di rimborso si dilata e il contratto slitta in avanti di conseguenza.
La tutela più rilevante riguarda però il rapporto con la società di leasing, che non può usare la sospensione come motivo per chiudere il contratto o per pretendere subito tutto il residuo.
A decorrere dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, le operazioni di locazione finanziaria interessate dalla sospensione non possono essere risolte, revocate né dichiarate decadute dal beneficio del termine per effetto della sospensione medesima.
Art. 3, comma 2
L’appalto di logistica si avvicina al contratto di trasporto
Fino a ieri, chi affidava a un operatore logistico un pacchetto di servizi che possono includere:
- ricezione
- deposito
- custodia
- spedizione
- distribuzione
vedeva applicate le regole del contratto di trasporto alla movimentazione delle merci solo a due condizioni: che i servizi affidati fossero almeno due e che quelle regole fossero compatibili con il resto dell’accordo. Entrambi i filtri cadono.
alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano in ogni caso le norme relative al contratto di trasporto.
Art. 4, comma 1
Basta ora un solo servizio logistico affidato in appalto perché la fase di trasferimento fisico delle merci sia governata dalla disciplina del trasporto, con il suo regime di responsabilità del vettore e i suoi termini. È una modifica al codice civile che riguarda contratti molto diffusi nella grande distribuzione e nell’e-commerce.
La lettera di vettura diventa elettronica
Il decreto istituisce la Lettera di Vettura elettronica nazionale, abbreviata in LVe: un contenitore digitale che raccoglie in un unico flusso le informazioni oggi sparse su più documenti cartacei, dalle indicazioni del mittente agli elementi della lettera di vettura internazionale, fino alla documentazione sul trasporto combinato e sulle merci pericolose.
I dati viaggeranno su piattaforme eFTI, le piattaforme per lo scambio di informazioni elettroniche sul trasporto merci previste da un regolamento europeo del 2020, oppure su sistemi interoperabili, cioè capaci di dialogare tra loro. Il passaggio decisivo è la data in cui chi controlla sarà obbligato ad accettare il formato digitale.
A decorrere dal 9 luglio 2027, le autorità e gli organi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, accettano le informazioni di cui al comma 1 rese disponibili in formato digitale mediante piattaforme eFTI ovvero mediante piattaforme interoperabili.
Art. 5, comma 3
Le specifiche tecniche arriveranno con uno o più decreti ministeriali da adottare entro sessanta giorni, quindi attorno alla fine di dicembre 2026. Senza quei decreti la LVe resta un involucro senza istruzioni.
Agricoltura, pesca e acquacoltura passano al contributo diretto
Qui cambia la forma dell’aiuto, non solo l’importo. Finora le imprese agricole e quelle di pesca avevano ricevuto crediti d’imposta sul gasolio, utilizzabili in dichiarazione. Ora arriva un contributo a fondo perduto, cioè denaro erogato direttamente e non da restituire, calcolato sui costi di carburante sostenuti tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026.
è riconosciuto un contributo a fondo perduto calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante nel predetto periodo, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro, nel limite di 60 milioni di euro per l’anno 2026.
Art. 6, comma 1
Per le imprese di pesca e acquacoltura la percentuale si ferma al 10% della spesa, con un tetto complessivo di 10 milioni di euro. I pagamenti dell’agricoltura passano da AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che riceve anche 14,4 milioni di euro per rafforzare i propri sistemi informatici; quelli della pesca dal Ministero dell’agricoltura.
I tempi sono compressi al massimo. I provvedimenti che stabiliscono come documentare gli acquisti devono uscire entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, e il pagamento deve avvenire nei trenta giorni successivi. Chi vuole il contributo deve quindi tenere pronte le fatture del carburante, perché la finestra per presentarle sarà breve.
Sul piano fiscale il contributo è neutro e rientra nella cornice europea degli aiuti straordinari.
Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Art. 6, comma 3
I pacchi di basso valore pagano il contributo da gennaio
Il contributo sulle spedizioni di modico valore, quello che grava sui pacchi di importo ridotto che arrivano dall’estero, tipicamente dagli acquisti online, slitta di nuovo. Era stato differito al 1° dicembre 2026 dal decreto di settembre; il nuovo testo cancella quel rinvio e lo sostituisce con una data più lontana, il 1° gennaio 2027.
Per chi vende e per chi compra online cambia il momento in cui il costo entrerà nel prezzo finale.
Straordinari già svolti dalle Forze di polizia
Una norma estranea alla materia del carburante stanzia 50 milioni di euro per il 2026 destinati a pagare lavoro straordinario già prestato dal personale delle Forze di polizia, in deroga al limite che tiene i trattamenti accessori entro il tetto del 2016. La ripartizione assegna:
- 24 milioni alla Polizia di Stato
- 15 milioni ai Carabinieri
- 9 milioni alla Guardia di finanza
- 2 milioni alla Polizia penitenziaria
Rendicontazione di sostenibilità sospesa per le medie imprese
L’ultima misura riguarda la rendicontazione di sostenibilità, cioè l’obbligo per le imprese di pubblicare dati verificati su impatti ambientali, sociali e di governance introdotto dalla direttiva europea CSRD e recepito in Italia nel 2024. Per gli esercizi 2026 e 2027 una fascia ampia di imprese resta fuori.
per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, il presente decreto non si applica in ogni caso alle imprese che […] presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a euro 450.000.000 ovvero un numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio non superiore a 1.000.
Art. 10, comma 1
Serve superare entrambi i parametri insieme, ricavi oltre 450 milioni di euro e più di mille dipendenti in media nell’anno, per restare soggetti all’obbligo: basta restare sotto una sola delle due soglie per essere esonerati. Resta ferma la disciplina specifica per le imprese di paesi terzi.
Cosa aspettarsi adesso
Il decreto vale già oggi, ma la sua efficacia dipende da due passaggi distinti. Il primo è amministrativo: senza i provvedimenti di AGEA e del Ministero dell’agricoltura, i contributi a fondo perduto non arrivano a nessuno, e senza i decreti tecnici la lettera di vettura elettronica non parte.
Il secondo è parlamentare: Camera e Senato possono modificare il testo in sede di conversione, come già accaduto al decreto di settembre, riscritto da questo intervento di ottobre.