Il Parlamento ha approvato una legge delega sulla polizia locale: non cambia subito nessuna regola, ma fissa i binari entro cui il Governo dovrà riscrivere, con uno o più decreti legislativi, la disciplina risalente al 1986. La legge entra in vigore il 3 novembre 2026 e da quel giorno scatta un termine di dodici mesi per adottarli. Riguarda gli operatori dei corpi di polizia locale di comuni, province e città metropolitane, gli enti che li impiegano e, indirettamente, chiunque abbia a che fare con i servizi di sicurezza urbana.

Legge n. 187/26 del 16 ottobre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre 2026

Una legge che delega, non una legge che riforma

La distinzione è decisiva per capire cosa aspettarsi. Questa è una legge delega, cioè una legge con cui il Parlamento affida al Governo il compito di scrivere le norme di dettaglio, dettando però in anticipo i principi che il Governo è obbligato a rispettare. Niente di ciò che segue è quindi già diritto vigente: sono vincoli per i decreti legislativi che arriveranno.

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 […]

Art. 1, comma 1

Il percorso di ogni decreto è lungo e passa per quattro tappe:

  • la proposta del Ministro dell’interno insieme ad altri quattro ministri;
  • l’intesa in Conferenza unificata, l’organo dove Stato, regioni ed enti locali si accordano sulle materie comuni;
  • il parere del Consiglio di Stato, da esprimere entro quarantacinque giorni;
  • il parere delle commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni.

Se i tempi dei pareri parlamentari si incastrano negli ultimi trenta giorni della delega, il termine slitta automaticamente di novanta giorni. Il Governo potrà poi correggere il tiro con decreti integrativi nei dodici mesi successivi all’ultimo decreto.

Non più solo i comuni

La legge del 1986 parlava di polizia municipale e attribuiva quelle funzioni ai soli comuni. La delega allarga il perimetro e impone di individuare le funzioni di polizia locale anche di province e città metropolitane, rispettando i criteri costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, cioè il principio per cui ogni compito va affidato al livello di governo più vicino al cittadino che sia in grado di svolgerlo.

individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione.

Art. 2, comma 1, lett. a)

Resta ferma, come principio generale, la separazione tra la polizia locale e le Forze di polizia dello Stato: la riforma non trasforma i corpi comunali in una quinta forza di polizia nazionale.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza con requisiti più stretti

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è ciò che consente all’operatore di intervenire a tutela dell’ordine pubblico e, insieme, di portare l’arma di servizio. La attribuisce il prefetto, e questo non cambia. Cambiano i presupposti. Nel 1986 bastavano tre requisiti generici, tra cui l’assenza di una condanna a pena detentiva per delitto non colposo. La delega chiede un elenco più analitico e aggiunge due elementi nuovi: la rilevanza della condanna anche non definitiva o del patteggiamento, l’accordo con cui chi è accusato ottiene una pena ridotta evitando il processo, e una clausola che permette di negare o revocare la qualifica anche senza alcuna condanna penale.

qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale, anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva dell’onore e del prestigio del corpo […] ovvero sia socialmente pericolosa.

Art. 3, comma 1, lett. b)

Fra le cause che impediscono il conferimento o ne determinano la perdita rientrano anche:

  • la sottoposizione a una misura di prevenzione, i provvedimenti che limitano la libertà personale di chi è ritenuto socialmente pericoloso anche senza una condanna;
  • l’espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;
  • il licenziamento o la destituzione per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione.

Armi, taser e dotazioni di protezione

Sull’armamento la legge del 1986 non diceva nulla di preciso: rinviava a un regolamento ministeriale la scelta del tipo e del numero delle armi. Ora è la legge stessa a indicare le categorie, e tra queste compaiono per la prima volta le armi a impulsi elettrici, cioè i dispositivi del tipo taser.

disciplina dell’armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale.

Art. 3, comma 1

I decreti dovranno disciplinare anche addestramento, porto senza licenza per ragioni di servizio, custodia, revoca e sospensione dell’affidamento delle armi.

In parallelo, i regolamenti comunali del servizio dovranno prevedere un corredo di dotazioni per la sicurezza degli operatori che nel 1986 non era contemplato:

  • dispositivi di contenzione per i polsi;
  • giubbotti antitaglio e antiproiettile;
  • cuscini per i trattamenti sanitari obbligatori;
  • caschi e scudi;
  • videocamere indossabili capaci di registrare l’attività operativa, le cosiddette bodycam.

Il documento di valutazione dei rischi, il documento con cui il datore di lavoro censisce i pericoli dell’attività, dovrà avere capitoli dedicati ai rischi di aggressione, colluttazione e minaccia a mano armata.

Difesa legale a carico dell’ente

È una previsione interamente nuova. L’agente coinvolto in un procedimento per fatti di servizio legati all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica potrà scegliere un avvocato di fiducia oppure l’avvocatura dell’ente, con le spese pagate dall’amministrazione.

facoltà di avvalersi […] del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all’ente di appartenenza o del patrocinio dell’avvocatura dell’ente […] nonché previsione del diritto di rivalsa da parte dell’ente di appartenenza se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso.

Art. 3, comma 1, lett. i)

Due limiti sono espliciti: l’ente deve verificare di avere le risorse in bilancio e l’assenza di conflitti di interesse, e se al termine del processo emerge una responsabilità per fatto doloso, cioè commesso intenzionalmente, l’amministrazione si riprende i soldi spesi.

Carriere, contratto e comandanti

Il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, l’accordo che fissa trattamento economico e inquadramento dei dipendenti degli enti locali, disciplinerà le qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e la progressione di carriera, nei limiti di spesa già previsti. La delega chiede sezioni contrattuali dedicate alla polizia locale, dove destinare risorse al trattamento accessorio e alla valorizzazione professionale, e riconosce per quelle sezioni i criteri generali di rappresentatività sindacale del pubblico impiego.

Cambia anche il modo di diventare comandante. La legge del 1986 si limitava a renderlo responsabile verso il sindaco; i decreti dovranno costruire una procedura pubblica di selezione.

i criteri della procedura pubblica di selezione da parte di commissioni tecniche […] ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, sulla base di comprovate professionalità ed esperienza.

Art. 3, comma 1, lett. d)

L’incarico sarà a tempo determinato e la responsabilità andrà verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco metropolitano.

Banche dati e numero unico di emergenza

La collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, che nel 1986 scattava solo su richiesta motivata delle autorità competenti e previa disposizione del sindaco, diventa strutturale su due fronti: il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi locali, e l’accesso alle banche dati, in particolare il Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno, l’archivio che raccoglie le informazioni di polizia, e i sistemi informativi del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione.

In entrambi i casi vale il principio di onerosità, cioè le spese restano a carico dell’ente locale.

Tutele assistenziali e il nodo dei soldi

Il capitolo più atteso dal personale è quello su assistenza, assicurazione e infortuni, che comprende:

  • l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
  • il rimborso delle spese di degenza;
  • l’equo indennizzo, la somma riconosciuta a chi riporta un’invalidità permanente per fatti di servizio;
  • le classi di rischio;
  • la conferma dei riconoscimenti per le vittime del dovere.

La legge però ne rinvia l’efficacia.

introduzione di disposizioni, con efficacia a decorrere da un termine non antecedente all’anno 2027, in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica […].

Art. 3, comma 1, lett. g)

Per questa sola voce la copertura arriva da un fondo statale già esistente presso il Ministero dell’interno, dotato di 20 milioni di euro annui dal 2022 proprio per la riforma della polizia locale. Tutto il resto deve costare zero.

dall’attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6, comma 3

Il vincolo non è solo dichiarato: ogni decreto dovrà includere una relazione tecnica che ne dimostri la neutralità finanziaria e, se emergono oneri non coperti, potrà essere emanato soltanto dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti che stanziano le risorse. Le nuove assunzioni e i nuovi posti in pianta organica, l’elenco ufficiale dei dipendenti che ogni ente può avere, dovranno quindi rientrare nei limiti di spesa per il personale già stabiliti e nei bilanci già disponibili.

Cosa succede adesso

La partita si gioca nei prossimi dodici mesi, con la scadenza della delega fissata al 3 novembre 2027 salvo la proroga automatica di novanta giorni. Per il personale e per i comandi nulla cambia fino all’arrivo dei decreti: la legge quadro del 1986 resta in vigore così com’è, prefetti compresi. Per regioni e province autonome a statuto speciale l’applicazione sarà compatibile con i rispettivi statuti, mentre tutte le regioni mantengono la competenza su formazione e aggiornamento professionale degli operatori, dove la legge si limita a fissare i principi generali e a prevedere il finanziamento delle convenzioni in materia di sicurezza urbana.


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