Chi produce vasetti, bottiglie, pellicole e vassoi usando plastica riciclata destinata a contenere cibo risponde da oggi a un nuovo elenco di sanzioni, molto più dettagliato di quello precedente. Il provvedimento riguarda riciclatori, trasformatori, rivenditori, operatori alimentari e gestori di rifiuti, insieme alle autorità che li controllano: Ministero della salute, regioni e aziende sanitarie locali. La data di vigenza indicata nella pubblicazione ufficiale è il 14 novembre 2026.

Decreto Legislativo n. 199/26 del 9 ottobre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2026

Perché serviva un aggiornamento

Fino a questo decreto l’Italia puniva le violazioni commesse sul riciclo della plastica alimentare richiamando un regolamento europeo del 2008 che Bruxelles aveva già cancellato nel 2022, sostituendolo con regole nuove e più severe. Per anni, quindi, l’apparato sanzionatorio nazionale ha continuato a parlare la lingua di una norma europea scomparsa.

Lo stesso disallineamento riguardava i controlli ufficiali, ancora ancorati a un regolamento del 2004 superato nel 2017. Il decreto chiude questo scarto e definisce i quattro cantieri su cui interviene.

Il presente decreto reca le disposizioni necessarie per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 […] e per ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento, nonché per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) […] e per l’istituzione di una banca dati nazionale.

Art. 1, comma 1

L’acronimo MOCA indica appunto i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: imballaggi, contenitori, utensili, tutto ciò che tocca il cibo prima che arrivi in tavola.

Sanzioni più alte per chi usa plastica da processi non autorizzati

La violazione più grave resta la stessa: mettere in commercio materiali con plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio mai autorizzato, oppure con l’autorizzazione sospesa o revocata. Cambia il prezzo. L’importo minimo sale da 6.000 a 7.200 euro, il massimo da 60.000 a 72.000 euro.

l’operatore economico che produce o immette sul mercato materiali o oggetti, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato […] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.200 a euro 72.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione […]

Art. 3, lett. e) (nuovo art. 9, comma 1, D.Lgs. 29/2017)

Accanto alla multa resta la sospensione dell’attività, ma con una logica diversa. Prima il testo diceva soltanto «fino a sei mesi», lasciando aperta la possibilità di fermi brevissimi; ora il fermo dura da uno a sei mesi e si interrompe appena l’impresa si rimette in regola.

Nei casi di particolare gravità o di violazioni ripetute la sospensione può arrivare da tre a dodici mesi, e le autorità competenti comunicano la decisione alla Commissione europea.

Il decreto introduce però anche uno sconto che prima non esisteva, calibrato sulla dimensione dell’impresa.

Se la violazione di cui al primo periodo è commessa da un operatore economico rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa […] si applica la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 40.000.

Art. 3, lett. e) (nuovo art. 9, comma 2, D.Lgs. 29/2017)

Dalle sei ipotesi di violazione alle diciotto

Il salto più visibile riguarda l’ampiezza della rete. Il vecchio apparato copriva sei situazioni, quello nuovo ne elenca diciotto, perché estende la responsabilità a tutti gli anelli della filiera che il regolamento europeo del 2022 chiama in causa:

  • i gestori dei rifiuti che forniscono la plastica da riciclare, tenuti a garantire la qualità del materiale in ingresso;
  • i gestori dello schema di riciclaggio, cioè chi coordina il sistema che certifica un determinato processo;
  • gli sviluppatori di nuove tecnologie di riciclaggio, con obblighi di informazione verso l’autorità sanitaria e la Commissione europea;
  • chi deve documentare i singoli lotti di plastica riciclata e il funzionamento degli impianti di decontaminazione, cioè gli impianti che rimuovono le sostanze contaminanti dal materiale di recupero;
  • chi rilascia la dichiarazione di conformità, il documento con cui l’operatore attesta che il materiale rispetta le regole.

Trasformatori, operatori alimentari e rivenditori rientrano negli obblighi documentali, con le sanzioni ridotte già previste per le imprese più piccole.

I soldi delle multe tornano sui controlli

Prima, i proventi delle sanzioni finivano nel calderone deciso dalle norme regionali, senza vincoli di impiego. Il decreto aggiunge una destinazione precisa per le somme incassate dalle nuove multe.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 9 sono destinati al miglioramento e al potenziamento dell’attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

Art. 3, lett. f) (nuovo periodo aggiunto all’art. 15, comma 3, D.Lgs. 29/2017)

Una banca dati nazionale degli stabilimenti

Finora l’Italia non disponeva di un registro unico degli stabilimenti che lavorano materiali a contatto con gli alimenti e di quelli di riciclaggio: le informazioni restavano distribuite tra autorità locali. Il decreto crea per la prima volta un archivio centrale.

Presso la direzione generale del Ministero della salute competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, è istituita una banca dati nazionale coerente con i sistemi informatici dell’Unione europea, denominata «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio».

Art. 2, comma 1

Dentro la banca dati confluiscono quattro tipi di informazioni:

  • le comunicazioni che gli operatori inviano all’autorità sanitaria;
  • le notifiche previste dal regolamento europeo;
  • gli esiti dei controlli;
  • la classificazione degli stabilimenti in base al rischio.

Ad alimentarla e aggiornarla provvedono regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e aziende sanitarie locali, che vi accedono insieme al Ministero della salute per le proprie funzioni. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute può consultarla per le attività di accertamento.

Il funzionamento tecnico non è ancora operativo: serve un decreto del Ministro della salute, atteso entro dodici mesi dall’entrata in vigore, che stabilisca come l’archivio verrà costruito, alimentato e messo in comunicazione con gli altri sistemi informativi.

Dall’anno successivo all’avvio, il Ministero dovrà riferire ogni anno alle Camere entro il 31 dicembre quanti controlli ha effettuato sugli impianti di riciclaggio e quante irregolarità ha trovato.

Chi paga i controlli e per cosa

Il decreto tocca anche il capitolo delle tariffe, cioè le somme che gli operatori versano per finanziare i controlli ufficiali sulla loro attività. Gli operatori dei materiali a contatto con gli alimenti entrano espressamente tra i soggetti che pagano la tariffa forfettaria annuale legata a registrazione e riconoscimento, finora riservata agli stabilimenti alimentari.

Quando uno stesso stabilimento svolge più attività soggette a registrazione o comunicazione, si applica una tariffa sola. Alle aziende sanitarie locali spetta verificare che il versamento sia avvenuto.

Cambia anche la destinazione del gettito. La quota del 90 per cento che resta alle aziende sanitarie locali ora indica in modo esplicito tre impieghi:

  • la formazione degli operatori che eseguono i controlli e svolgono i compiti del nuovo regolamento europeo;
  • le attività collegate alla banca dati nazionale;
  • la copertura del personale impiegato di notte o nei giorni festivi.

Allo stesso modo, la quota del 2 per cento riassegnata al Ministero della salute copre adesso anche la gestione dell’archivio nazionale. L’allegato al decreto sostituisce integralmente la tabella con gli importi per tipologia di attività produttiva.

Tutto questo deve reggersi senza spesa aggiuntiva per lo Stato.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Cosa aspettarsi adesso

Per le imprese della filiera il primo effetto pratico è la revisione delle proprie carte: autorizzazioni dei processi di riciclaggio, dichiarazioni di conformità, documentazione sui lotti e sugli impianti di decontaminazione diventano tutti punti sanzionabili in modo autonomo, con importi che per le realtà medio-grandi arrivano a settantaduemila euro.

La tracciabilità della plastica riciclata che finisce a contatto con il cibo passa da un mosaico di registri locali a un archivio unico, consultabile anche da chi svolge gli accertamenti.

Il decreto ministeriale sulla banca dati, atteso entro un anno dall’entrata in vigore, e la prima relazione che il Ministero della salute porterà in Parlamento sono i prossimi appuntamenti previsti dal decreto.