Il sistema pensionistico italiano alza periodicamente i requisiti di accesso man mano che aumenta la speranza di vita, e lo fa nello stesso modo per tutti i lavoratori. Una proposta di legge d’iniziativa parlamentare, presentata alla Camera dei deputati il 25 febbraio 2026 e annunciata in Aula il 27 febbraio 2026, con primo firmatario il deputato Andrea Quartini e il testo pubblicato soltanto a ottobre 2026, chiede di introdurre un’eccezione per chi lavora in condizione di invalidità civile riconosciuta.
Al 21 ottobre 2026 il testo non è ancora stato assegnato a una Commissione: non produce quindi alcun effetto, e quanto segue descrive ciò che accadrebbe soltanto se il Parlamento lo approvasse.
Come funziona oggi l’aumento dei requisiti
Dal 2010 la legge prevede un adeguamento automatico: ogni tre anni l’Istituto nazionale di statistica misura la variazione della speranza di vita, cioè il numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere, e un decreto del Ministero dell’economia aggiorna di conseguenza l’età richiesta per la pensione di vecchiaia e i valori che combinano età e anni di contributi.
Il meccanismo è stato scritto in termini puramente statistici e non guarda alle condizioni individuali:
i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita accertato dall’ISTAT […]. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.
Art. 12, comma 12-ter, lettera a), D.L. 78/2010
L’ultimo aggiornamento, disposto con decreto del 19 dicembre 2025, stabilisce che dal 1° gennaio 2027 i requisiti salgano di tre mesi e che i valori di somma tra età e contributi crescano di 0,3 unità.
È esattamente la data da cui la proposta vuole far partire la deroga, e il motivo per cui il tema torna ora all’attenzione: la media statistica si applica allo stesso modo a chi ha una salute piena e a chi lavora con una grave compromissione fisica, mentre l’aspettativa di vita delle due situazioni non è la stessa.
Due fasce di invalidità con trattamenti diversi
La proposta distingue in base alla percentuale di invalidità riconosciuta. Chi ha un’invalidità pari o superiore al 74%sarebbe escluso del tutto dall’aumento, restando fermo ai requisiti validi prima dello scatto:
A decorrere dal 1° gennaio 2027, alle persone riconosciute invalide in misura pari o superiore al 74 per cento, non si applica l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui all’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 […].
Art. 3, comma 1
Per chi si colloca tra il 50% e il 74% l’esenzione sarebbe invece parziale e graduata: più alta è la percentuale di invalidità, più piccola sarebbe la quota di aumento applicata. La proposta non fissa però i numeri di questa scala, rinviandoli a un regolamento successivo:
A decorrere dal 1° gennaio 2027, alle persone riconosciute invalide in misura pari o superiore al 50 per cento e inferiore al 74 per cento, l’incremento di cui al comma 1 del presente articolo si applica in misura inversamente proporzionale al grado di invalidità, secondo criteri stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 6, comma 2.
Art. 3, comma 2
È il punto in cui, per chi si trova in questa fascia intermedia, il beneficio concreto resterebbe indeterminato fino all’adozione del provvedimento attuativo.
Contributi in più per ogni anno lavorato in condizione di invalidità
Oltre al blocco dei requisiti, la proposta introduce un secondo beneficio oggi inesistente: una maggiorazione dell’anzianità contributiva, cioè contributi aggiuntivi accreditati senza che il lavoratore li versi.
Chi ha un’invalidità almeno al 74% si vedrebbe riconoscere due mesi di contributi per ogni anno di lavoro svolto in condizione di invalidità, mentre nella fascia tra il 50% e il 74% la maggiorazione sarebbe di un mese per anno. Il vantaggio agirebbe due volte, perché conta sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolare l’importo che si incassa:
Fermi restando gli anticipi pensionistici già riconosciuti dalla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2027, alle persone di cui all’articolo 3, comma 1, è applicata, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e della determinazione della misura della stessa, una maggiorazione dell’anzianità contributiva pari a due mesi per ogni anno di lavoro effettivamente svolto in condizioni di invalidità riconosciuta.
Art. 4, comma 1
L’inciso iniziale chiarisce un aspetto pratico rilevante: le forme di pensionamento anticipato che la legge già riconosce agli invalidi civili non verrebbero sostituite. Le nuove misure si sommerebbero a quelle, invece di prenderne il posto.
Per un lavoratore con venti anni di attività svolti in condizione di invalidità grave, la maggiorazione equivarrebbe a circa tre anni e quattro mesi di contributi in più.
Chi dovrebbe scrivere le regole operative
La proposta non sarebbe applicabile da sola. Entro due mesi dall’eventuale entrata in vigore servirebbe un regolamento del Ministro del lavoro, adottato insieme al Ministro dell’economia e dopo aver ascoltato i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative, che fissi tra l’altro la scala di gradualità per la fascia intermedia:
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze […], sono stabilite le disposizioni attuative necessarie.
Art. 6, comma 2
Dopo due anni il Governo dovrebbe inoltre riferire al Parlamento sugli effetti sociali, sanitari ed economici della misura, con un’attenzione specifica ai risparmi sulla spesa sanitaria.
Quanto costerebbe e con quali soldi
La proposta quantifica l’onere in 50 milioni di euro per il 2027 e 100 milioni l’anno dal 2028, e li copre attingendo a un fondo del Ministero dell’economia:
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 6, comma 1
Si tratta del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, una riserva di bilancio che il Governo ripartisce ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio per coprire spese impreviste o urgenti.
Usarlo come copertura significa che le risorse destinate alla nuova misura non sarebbero più disponibili per gli altri interventi che quel fondo finanzia: è una scelta di riallocazione, non di nuova spesa.
Cosa resta invariato
Il decreto del 2010 che regola l’adeguamento alla speranza di vita non verrebbe riscritto: il suo testo resterebbe identico. La proposta agisce dall’esterno, sottraendo una categoria di persone all’applicazione di quel meccanismo. Per tutti gli altri lavoratori, quindi, l’aumento di tre mesi previsto dal 1° gennaio 2027 resterebbe pienamente operativo.
Il testo resta comunque una proposta parlamentare non ancora assegnata a una Commissione. Le percentuali, le date e le cifre indicate sono quelle che i proponenti chiedono, e possono cambiare in ogni loro parte durante l’esame delle Camere, oppure non arrivare mai in vigore.