Il decreto recepisce la direttiva europea sulle emissioni industriali e riscrive quasi per intero la parte del Codice dell’ambiente che disciplina il permesso unico richiesto agli impianti più inquinanti. Riguarda le imprese dei settori energetico, chimico, metallurgico, minerario, della carta, del tessile e della gestione dei rifiuti, e per la prima volta anche gli allevamenti intensivi di pollame e suini.

Le nuove norme entrano in vigore il 12 novembre 2026, ma la maggior parte degli obblighi concreti arriva per gradi, con scadenze che si distribuiscono fino al 2036.

Decreto Legislativo n. 197/26 del 28 settembre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2026

Il permesso unico di cui parliamo

Chi gestisce una raffineria, un’acciaieria, un impianto chimico o una discarica non chiede una serie di autorizzazioni separate per il fumo, per gli scarichi e per i rifiuti. Chiede un titolo solo, l’autorizzazione integrata ambientale, che mette insieme tutti gli impatti dell’impianto e li governa con un unico atto.

Dentro quell’autorizzazione l’amministrazione scrive i limiti che l’impianto deve rispettare, prendendoli dalle cosiddette migliori tecniche disponibili, cioè le soluzioni tecnologiche che l’Unione europea individua come le migliori sul piano dei risultati ambientali e, al tempo stesso, sostenibili dal punto di vista economico per ciascun settore produttivo.

Il decreto interviene su questo meccanismo su tre fronti insieme:

  • allarga la platea di chi deve chiedere il permesso
  • aumenta il numero di cose che il permesso deve regolare
  • rende più stringenti controlli e sanzioni

Nasce da una direttiva del 2024 che l’Italia doveva recepire, e aggiunge ai vecchi obiettivi della disciplina due finalità nuove: l’economia circolare e la decarbonizzazione.

Ogni impianto dovrà darsi un sistema di gestione ambientale

Nessun titolare del permesso resta escluso da questo obbligo. Fino a oggi la legge fissava limiti da rispettare e lasciava all’azienda la libertà di organizzarsi come preferiva per rispettarli.

Adesso l’organizzazione interna diventa essa stessa un obbligo: ogni impianto deve costruire un sistema di gestione ambientale, cioè un insieme documentato di procedure, obiettivi e responsabilità per tenere sotto controllo i propri impatti, farlo verificare da un organismo esterno accreditato e pubblicarlo online.

Per ogni installazione che ricade nell’ambito di applicazione del presente titolo, il gestore predispone ed attua un sistema di gestione ambientale conforme ai commi 9-octies e 9-novies entro il 1° luglio 2030 […].

Art. 13 (nuovo art. 29-sexies, comma 1-bis), D.Lgs. 197/2026

La verifica esterna si ripete almeno ogni tre anni. Per le attività industriali a maggiore impatto si aggiunge un secondo documento, un piano indicativo di trasformazione che copre il periodo 2030-2050 e descrive come l’impianto intende contribuire a un’economia climaticamente neutra. Anche questo piano finisce sotto l’esame di un organismo di audit, che deve valutarne la conformità entro il 30 giugno 2031.

Gli allevamenti intensivi entrano nel sistema

Finora le soglie oltre le quali un allevamento doveva chiedere il permesso ambientale si contavano in posti:

  • 40.000 per il pollame
  • 2.000 per i suini da produzione
  • 750 per le scrofe

Il decreto crea una disciplina autonoma per pollame e suini e cambia l’unità di misura, passando alle UBA, le unità di bestiame adulto, un parametro che converte animali di taglia e specie diverse in una misura comune e permette di sommare allevamenti misti.

Allevamento di suini che raggiunge 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi […].

Allegato A (nuovo allegato VIII-bis, punto 1), D.Lgs. 197/2026

Le soglie a regime sono:

  • 350 UBA per i soli suini
  • 300 UBA per le sole galline ovaiole
  • 280 UBA per le altre categorie di pollame
  • 380 UBA per chi alleva insieme suini e pollame

Sono soglie sensibilmente più basse delle attuali, e restano fuori il biologico e gli allevamenti a bassa densità legati al pascolo. Le Regioni potranno scegliere tra due strade: un’autorizzazione vera e propria oppure una registrazione, una procedura più leggera che registra l’attività senza istruttoria completa. Chi supera le soglie non potrà operare senza l’una o l’altra.

Il passaggio non è immediato. Il nuovo regime si applica con gradualità a partire dall’entrata in vigore delle norme tecniche europee sugli allevamenti:

  • quattro anni per le aziende da almeno 600 UBA
  • cinque anni per quelle da almeno 400 UBA
  • sei anni per tutte le altre

Nel frattempo continuano a valere le vecchie soglie in posti, così che gli allevamenti più grandi non restino scoperti durante la transizione.

Il decreto si occupa anche di chi potrebbe essere tentato di spezzare un’azienda in più unità formalmente distinte per restare sotto soglia: in quel caso gli impianti si sommano.

Non solo quanto si inquina, ma quanto si consuma

Il permesso ambientale ha sempre fissato limiti alle emissioni, cioè a ciò che esce dall’impianto verso aria, acqua e suolo. Ora si aggiunge una seconda famiglia di condizioni, costruita sulle prestazioni ambientali:

  • quanta acqua l’impianto preleva
  • quante risorse consuma
  • quanti rifiuti produce

Per l’acqua questi diventano limiti veri e propri da rispettare; per rifiuti e altre risorse restano, almeno in questa fase, livelli indicativi.

La distinzione più delicata riguarda le centrali che alimentano le reti di teleriscaldamento, dove l’autorizzazione dovrà separare l’acqua prelevata per il processo produttivo da quella destinata al servizio di riscaldamento. Nello stesso solco si muovono i criteri per individuare le migliori tecniche disponibili, che ora dovranno tenere conto anche di:

  • sostanze estremamente preoccupanti
  • decarbonizzazione
  • biodiversità
  • salute umana

Controlli più ravvicinati e stop immediato in caso di pericolo

Sui terreni e sulle falde intorno agli impianti la verifica diventa più frequente: le acque sotterranee passano da un controllo almeno ogni cinque anni a uno almeno ogni quattro, il suolo da dieci a nove anni. Cambia anche cosa succede quando un controllo rivela una situazione grave.

alla diffida e contestuale sospensione senza indugio dell’esercizio dell’installazione, o della relativa parte interessata dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente.

Art. 17 (nuovo art. 29-decies, comma 9, lettera b), D.Lgs. 197/2026

Il fermo può colpire anche solo la parte di impianto interessata, senza dover bloccare tutto. Il decreto protegge però la continuità dei servizi pubblici essenziali, a partire dal servizio idrico, per evitare che la sanzione ambientale si traduca in un disservizio per i cittadini. Gli enti che effettuano le verifiche, l’istituto nazionale per la protezione ambientale e le agenzie regionali, dovranno dotarsi di ispettori qualificati, con il costo a carico dei gestori degli impianti.

Anche la salute entra tra i motivi che possono far riaprire un’autorizzazione già rilasciata: le autorità sanitarie acquistano il potere di chiedere il riesame del permesso, e il Ministero della salute entra sia nella commissione tecnica che istruisce le pratiche, sia nelle conferenze decisorie per le autorizzazioni di competenza statale.

Una nuova sanzione sulla documentazione e un’aggravante

Il riesame periodico dell’autorizzazione dipende dai documenti che l’azienda deve consegnare. Chi non li presenta nei tempi previsti ora rischia una multa.

La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell’attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni.

Art. 15 (nuovo art. 29-octies, comma 5), D.Lgs. 197/2026

Se il ritardo continua anche dopo la diffida, l’autorizzazione resta sospesa. Sul fronte delle sanzioni già esistenti si aggiunge un’aggravante quando la violazione si ripete nel tempo o quando ha compromesso la protezione della salute e dell’ambiente per la popolazione circostante. I soldi incassati con le sanzioni, sia statali sia regionali, sono vincolati: devono finanziare ispezioni ambientali straordinarie.

Chi subisce un danno alla salute ha un diritto esplicito al risarcimento

Riguarda più direttamente i cittadini che vivono vicino a un impianto. Fino a oggi chi si ammalava a causa di un’attività industriale irregolare poteva agire in giudizio solo appoggiandosi alle regole generali sulla responsabilità civile, con tutto il peso probatorio che ne deriva. Il Codice dell’ambiente ora contiene una disposizione dedicata.

In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione di condizioni autorizzative da parte di installazioni di cui al titolo III-bis […] le persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico dalle persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

Art. 26 (nuovo art. 33-bis), D.Lgs. 197/2026

Resta il riferimento alla responsabilità civile ordinaria, ma il collegamento tra violazione dell’autorizzazione e diritto al risarcimento è adesso scritto nella legge ambientale. Nella stessa direzione va il rafforzamento della trasparenza: online dovranno essere pubblicati:

  • le autorizzazioni
  • i sistemi di gestione
  • i piani di trasformazione
  • i risultati dei controlli

Si allarga anche la partecipazione del pubblico ai procedimenti, comprese le situazioni in cui un impianto italiano può avere effetti oltre confine.

Procedure tutte online e con tempi definiti

Il decreto fissa una scadenza unica per far sparire la carta dai procedimenti autorizzativi, che riguarda non solo il permesso integrato ma anche i grandi impianti di combustione e gli inceneritori.

garantendo entro il 31 dicembre 2035 il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione.

Art. 6 (nuovo art. 9, comma 4-ter), D.Lgs. 197/2026

In parallelo arrivano tempi più scanditi per le imprese: l’amministrazione ha termini brevi per verificare se la domanda è completa, e considera ritirata un’istanza che resta incompleta. La decisione finale deve arrivare entro 150 giorni, salvo sospensioni, con tempi doppi per le intese che riguardano impianti di preminente interesse nazionale.

Quanto costa e da quando

Le istruttorie e i controlli ambientali sono pagati da chi gestisce l’impianto. I decreti che fissano le tariffe vanno aggiornati entro sei mesi, ma nel frattempo i costi salgono subito: fino all’aggiornamento, le tariffe di istruttoria e quelle di controllo sono aumentate del 20 per cento rispetto alle precedenti.

Esiste però anche uno sconto: le aziende che forniscono alla Commissione europea i dati di dettaglio sui propri impianti, nell’ambito dello scambio informativo europeo che alimenta l’aggiornamento delle migliori tecniche, possono ottenere una riduzione delle tariffe fino al 10 per cento. L’obiettivo fissato dal decreto è che almeno il 20 per cento degli impianti autorizzati partecipi a questa raccolta.

Le deroghe per le tecniche sperimentali e le isole minori

Chi vuole sperimentare una tecnologia non ancora matura può ottenere una sospensione temporanea di alcuni limiti: il periodo massimo passa da nove a trenta mesi, poco più del triplo.

Una seconda deroga riguarda la geografia: gli impianti di combustione già esistenti che servono i piccoli sistemi energetici isolati, cioè le isole non collegate alla rete elettrica nazionale, possono ottenere tempo fino al 1° gennaio 2030 per adeguarsi ai valori limite.

Per le imprese che affrontano una ristrutturazione radicale dei propri processi produttivi, quella che il decreto chiama trasformazione industriale profonda, il riesame dell’autorizzazione può slittare fino a otto anni. I criteri e le soglie per riconoscere questa condizione arriveranno con un decreto successivo, entro 180 giorni dall’adozione delle conclusioni europee sulle migliori tecniche per ciascun settore.

Il calendario da tenere d’occhio

  • 12 novembre 2026 — entrata in vigore del decreto; da subito tariffe istruttorie e di controllo aumentate del 20 per cento
  • Entro febbraio 2027 — ingresso di cinque nuovi componenti designati dal Ministero della salute nella commissione tecnica che istruisce le autorizzazioni statali
  • Entro maggio 2027 — aggiornamento dei decreti sulle tariffe
  • Entro novembre 2027 — scadenza delle autorizzazioni superate dalle modifiche agli allegati e termine per prestare le garanzie finanziarie sulle relazioni già presentate
  • 1° gennaio 2030 — termine ultimo della deroga per gli impianti di combustione delle isole non collegate alla rete
  • 1° luglio 2030 — ogni impianto deve avere il proprio sistema di gestione ambientale e il piano di trasformazione
  • 30 giugno 2031 — verifica di conformità dei piani di trasformazione da parte degli organismi di audit
  • 1° settembre 2034 — termine ultimo per l’adeguamento delle installazioni che svolgono le nuove attività entrate nel perimetro, come laminazione a freddo, forgiatura ed estrazione di minerali metallici
  • 31 dicembre 2035 — procedure di autorizzazione completamente digitali
  • 1° settembre 2036 — termine ultimo, in alcuni casi, per l’adeguamento degli impianti già in esercizio nell’agosto 2024
  • Da quattro a sei anni dopo le norme tecniche europee sugli allevamenti — applicazione progressiva del nuovo regime a pollame e suini, in base alle dimensioni

Cosa cambia per chi deve adeguarsi

Per un’impresa già titolare dell’autorizzazione integrata il lavoro comincia prima del 2030: il sistema di gestione ambientale va costruito, certificato e pubblicato, e questo richiede tempo, consulenza e una revisione delle procedure interne. Chi opera in un settore appena entrato nel perimetro, come la fabbricazione di batterie, la pirolisi o la produzione di idrogeno per elettrolisi dell’acqua, deve invece verificare se la propria attività rientra ora tra quelle soggette a permesso.

Un allevatore di pollame o suini deve invece fare una verifica dimensionale, convertendo i capi in unità di bestiame: la soglia non si misura più in posti e può intercettare aziende che finora non avevano mai avuto a che fare con questa autorizzazione. La scelta tra autorizzazione e registrazione dipenderà però dalla Regione, e sarà quello il momento in cui gli obblighi concreti prenderanno forma.

Per chi abita vicino a un impianto, infine, le due novità che contano sono l’accesso: più documenti pubblicati online, dalle autorizzazioni agli esiti dei controlli, e una norma che collega esplicitamente la violazione delle condizioni autorizzative al diritto di chiedere il risarcimento per il danno alla salute.


Questo contenuto è esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Sebbene lavoriamo per garantire la massima precisione, potrebbero essere presenti errori o omissioni. Segnala eventuali inesattezze a redazione@gazzettacivica.it.