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# Violenza in piazza: un nuovo reato di gruppo
- URL: https://ghost-production-4ea1.up.railway.app/violenza-piazza-nuovo-reato-di-gruppo/
- Published: 2026-10-20T20:41:18.000Z
- Updated: 2026-11-03T01:54:23.000Z
- Description: Una proposta di legge alla Camera vuole punire con il carcere chi si unisce a un gruppo, anche nato per una sola giornata e organizzato via chat, allo scopo di commettere violenze durante manifestazioni pubbliche
- Author: Redazione di Gazzetta Civica
- Tags: #Migrated-1793405707953, #Import 2026-10-31 01:16, Interni, #norme-distillate

Alla Camera dei deputati è stata presentata una proposta di legge che introduce nel codice penale un reato nuovo: punire la partecipazione a un gruppo di almeno tre persone che si coordina, anche soltanto con messaggi su una chat o sul posto durante un corteo, per commettere violenze, danneggiamenti o aggressioni alle forze dell’ordine. Riguarda chi prende parte a mobilitazioni di piazza, chi le organizza e chi offre ai partecipanti un appoggio materiale.

Non è ancora legge: il provvedimento non è stato nemmeno assegnato a una commissione, quindi l’esame parlamentare deve ancora cominciare.

**Atto Camera* [**3054*](http://www.camera.it/uri-res/N2Ls?urn:camera-it:parlamento:scheda.progetto.legge:camera;19.legislatura;3054)

La proposta è stata presentata il **30 luglio 2026** e annunciata in Aula il **3 agosto 2026**, con il testo pubblicato solo a ottobre 2026\. Il primo firmatario è il deputato Galeazzo Bignami, del gruppo Fratelli d’Italia, insieme ai colleghi Filini, Delmastro Delle Vedove, Montaruli e Kelany.

### Il vuoto che la proposta vuole riempire

Oggi il codice penale conosce due grandi reati associativi. Il primo è l’associazione per delinquere, che richiede però un legame stabile e organizzato tra i membri, non un incontro occasionale.

> *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*  
>  
> **Art. 416, comma 1**

Il secondo è l’associazione di tipo mafioso, che pretende requisiti ancora più stringenti: la forza di intimidazione del vincolo associativo, l’assoggettamento di chi la subisce e l’omertà, cioè il silenzio imposto all’ambiente circostante.

In mezzo, secondo chi ha scritto la proposta, resta scoperto il fenomeno dei gruppi che nascono e si sciolgono nell’arco di una manifestazione. Le singole violenze commesse in quel contesto sono già punibili una per una, e la pena aumenta quando la condotta avviene in pubblico o in più persone riunite, ma non esiste una figura di reato che colpisca di per sé l’appartenenza al gruppo.

> *Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite \[…\].*  
>  
> **Art. 339, comma 1**

### Bastano tre persone senza gerarchia per il nuovo reato

Il cuore del provvedimento è una fattispecie autonoma, cioè un reato che vive di vita propria e non dipende dal fatto che le violenze progettate vengano poi effettivamente commesse. Basta far parte del gruppo.

> *Chiunque partecipa ad un gruppo composto da tre o più persone che, pur essendo privo dei requisiti di stabilità e di struttura gerarchica, si costituisce o si coordina, anche mediante strumenti di comunicazione digitale o in occasione di manifestazioni pubbliche, allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337, 339, 419, 420, 421, 421-bis, 582, 583 e 635, è punito con la reclusione da due a otto anni.*  
>  
> **Art. 1, comma 1**

I delitti richiamati come obiettivo del gruppo sono quelli tipici degli scontri di piazza:

- violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale;
- devastazione e saccheggio;
- attentato a impianti di pubblica utilità;
- pubblica intimidazione, anche con uso di armi;
- lesioni personali;
- danneggiamento.

Nessuno di questi reati viene toccato dalla proposta: restano come sono, e servono solo a definire lo scopo del gruppo. La novità sta altrove, nell’aver eliminato i due requisiti che finora reggevano l’accusa di associazione, la stabilità nel tempo e la struttura gerarchica. Chi partecipa rischia **da due a otto anni** di reclusione, una forbice più alta di quella oggi prevista per chi partecipa a un’associazione per delinquere.

Per chi sta al vertice la pena è più severa ancora, e scatta per il solo ruolo rivestito.

> *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano il gruppo sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a otto anni.*  
>  
> Art. 1, comma 1

### Chi dà una mano rischia fino a quattro anni

La proposta crea anche una figura di favoreggiamento su misura per questi gruppi. Il favoreggiamento è il reato di chi aiuta qualcuno a sottrarsi alle indagini; qui il perimetro si allarga a qualsiasi forma di appoggio materiale, e si applica anche quando chi aiuta non è complice e non ricade nelle ipotesi già punite dal codice.

> *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano al gruppo è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*  
>  
> **Art. 1, comma 1 — nuovo art. 416-*bis*.2, comma 2**

Offrire un posto dove dormire, un pasto, un passaggio in auto o un telefono diventerebbe quindi un reato a sé, punito con la reclusione **da uno a quattro anni**.

### Due aggravanti per le chat cifrate e il disturbo delle comunicazioni

Due circostanze aggravanti, cioè condizioni che fanno salire la pena base, guardano alla tecnologia. La prima colpisce l’uso di strumenti che rendono invisibili i messaggi o chi li scambia, come le chat con cifratura, quando servono a intralciare il lavoro degli investigatori.

> *La pena di cui al primo comma è aumentata se il gruppo si avvale di strumenti informatici o telematici idonei a impedire l’individuazione del contenuto o dei partecipanti alle comunicazioni al fine di ostacolare l’attività di indagine.*  
>  
> **Art. 1, comma 1 — nuovo art. 416-*bis*.2, comma 3**

La seconda, più pesante, riguarda gli apparati capaci di spiare o mettere fuori uso le radio e i telefoni di chi presidia la piazza per conto dello Stato: in quel caso la pena può crescere **fino alla metà**.

> *La pena di cui al primo comma è aumentata fino alla metà se il gruppo si avvale di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.*  
>  
> **Art. 1, comma 1 — nuovo art. 416-*bis*.2, comma 4**

### La confisca obbligatoria ricalcata sull’antimafia

Chi venisse condannato si vedrebbe togliere in via definitiva tutto ciò che è servito al reato o ne è derivato, senza margine di valutazione per il giudice.

> *Nei confronti del condannato è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.*  
>  
> **Art. 1, comma 1 — nuovo art. 416-*bis*.2, comma 6**

La formula ripete quasi parola per parola quella che il codice già applica ai condannati per associazione mafiosa. Anche la collocazione del nuovo articolo va in questa direzione: si inserirebbe subito dopo le aggravanti per i reati di stampo mafioso e prima dello scambio elettorale politico-mafioso.

### A che punto è il percorso parlamentare

Il testo è composto da un solo articolo e non contiene disposizioni transitorie, le regole che di solito gestiscono il passaggio dalla vecchia alla nuova norma, né termini di adeguamento: se approvato, entrerebbe nel codice penale così com’è.

Non prevede nemmeno nuove spese né decreti attuativi, i provvedimenti con cui un ministero dovrebbe ancora completare i dettagli prima che la legge diventi operativa.

Allo stato attuale il provvedimento risulta «da assegnare»: la commissione chiamata a esaminarlo non è stata ancora individuata, nessuna seduta è stata calendarizzata e il confronto parlamentare non è iniziato. Nulla di quanto descritto è oggi in vigore, e il testo può cambiare in qualsiasi momento dell’esame.

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