Il 16 ottobre 2026 la Camera dei deputati ha pubblicato il testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. È una proposta del Governo, non una legge in vigore: il Ministro delle imprese e del made in Italy l’aveva presentata il 28 settembre, insieme al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Riguarda soprattutto chi lavora nella distribuzione dei carburanti, un settore che conta oltre 22.000 impianti e circa 80.000 persone, ma toccherebbe anche automobilisti, mediatori immobiliari, consulenti del lavoro ed emittenti televisive locali.

Atto Camera 3120

Perché il punto di partenza è il distributore di benzina

Nei primi nove articoli si concentra il cuore del provvedimento, tutto dedicato alla rete dei carburanti. La diagnosi del Governo è quella di un settore frammentato, con migliaia di impianti vecchi e poco redditizi e con una capacità di controllo sempre più debole sulla qualità dei prodotti e sull’affidabilità degli operatori.

La risposta proposta si muove su tre fronti:

  • stringere le maglie di chi può aprire e tenere aperto un impianto;
  • riequilibrare i rapporti contrattuali tra chi possiede il distributore e chi lo gestisce;
  • finanziare la conversione degli impianti verso la ricarica elettrica e i biocarburanti.

Addio al silenzio-assenso per aprire un impianto

Oggi, nella disciplina che la proposta vuole modificare, il Comune rilascia l’autorizzazione a un distributore verificando esclusivamente la conformità urbanistica e il rispetto delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali e stradali. E se il Comune non risponde entro novanta giorni, la domanda si considera accolta per silenzio-assenso, cioè per effetto automatico dell’inerzia dell’amministrazione.

Il disegno di legge cancellerebbe entrambi i punti. L’autorizzazione dovrebbe arrivare in forma espressa entro novanta giorni e solo dopo una verifica positiva, estesa a requisiti nuovi che riguardano la persona o l’impresa che chiede il titolo:

  • capacità tecnico-organizzativa ed economica;
  • assenza delle cause di esclusione previste per chi partecipa agli appalti pubblici;
  • regolarità nel versamento dei contributi;
  • applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • controlli antimafia.

La parola «esclusivamente», che oggi limita il perimetro dei controlli comunali, verrebbe semplicemente eliminata.

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da rilasciare in forma espressa entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza e all’esito della verifica positiva della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente articolo»

Art. 1, comma 1, lett. a)

Chi ha già un’autorizzazione non la perderebbe automaticamente: resterebbe valida, ma potrebbe decadere se mancassero i nuovi requisiti soggettivi. Prima di dichiarare la decadenza, l’amministrazione dovrebbe concedere novanta giorni per mettersi in regola.

L’amministrazione competente al rilascio del titolo assegna al titolare dell’autorizzazione, prima della pronuncia di decadenza, novanta giorni per l’eliminazione dei fattori ostativi e per l’adeguamento alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

Art. 1, comma 2

Cambierebbe anche il passaggio di mano di un impianto: cedere la titolarità richiederebbe di trasferire insieme le attrezzature e di ottenere una nuova autorizzazione comunale, da rilasciare anch’essa entro novanta giorni.

Dal 2028 nessun nuovo impianto solo a benzina e gasolio

La proposta fissa una data oltre la quale la rete dovrebbe cambiare volto. Dal 1° gennaio 2028 un Comune non potrebbe più autorizzare un impianto che distribuisca soltanto combustibili fossili: servirebbe almeno un vettore energetico alternativo per autotrazione, come elettricità, idrogeno, metano o biocarburanti, secondo le definizioni europee.

A decorrere dal 1° gennaio 2028 non possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti che non prevedano anche la distribuzione di almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili […]

Art. 2, comma 1

Lo stesso articolo detta per la prima volta una disciplina generale della decadenza dell’autorizzazione, che obbligherebbe allo smantellamento dell’impianto, alla bonifica del terreno e al ripristino dell’area.

40 milioni l’anno dal 2028 per riconvertire gli impianti

Per accompagnare questa transizione il disegno di legge istituirebbe un contributo pubblico per chi trasforma un impianto di benzina, gasolio, GPL o metano in una stazione di ricarica elettrica veloce — almeno 90 kW — oppure in un punto di distribuzione di biocarburanti. La conversione dovrebbe completarsi entro il 31 dicembre 2028.

Il contributo di cui al primo periodo è attribuito nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 60.000 euro.

Art. 5, comma 1

Il tetto scenderebbe a 30.000 euro per gli impianti collocati nelle aree interne. A finanziare la misura sarebbe un nuovo “Fondo per la trasformazione della rete di distribuzione dei carburanti verso la mobilità verde”, con 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, gestito da Acquirente Unico S.p.A. e alimentato con una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica.

Al gestore che perdesse il lavoro per effetto della riconversione spetterebbe un indennizzo fino a 20.000 euro.

Due misure accompagnerebbero la riconversione dal lato delle procedure. Il regime semplificato di silenzio-assenso per occupare suolo pubblico, oggi riservato ai progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, verrebbe esteso fino al 31 dicembre 2028 alle colonnine di ricarica legate a queste trasformazioni. Le procedure semplificate per smantellare gli impianti che chiudono definitivamente, il cui termine era scaduto a fine 2024, verrebbero inoltre riaperte.

All’articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

Art. 8, comma 1

Titolari e gestori avranno un nuovo contratto con sanzioni

La parte forse più delicata del Capo I riguarda il rapporto tra chi possiede l’impianto e chi ci lavora. Oggi la legge riconosce due soli modelli contrattuali tipici, costruiti attorno al comodato, cioè il prestito gratuito dell’impianto accompagnato dalla fornitura del carburante o dal mandato a venderlo. Il disegno di legge aggiungerebbe un terzo modello definito per legge, il contratto di affidamento dei servizi di rifornimento, con un contenuto minimo inderogabile.

Il contratto di affidamento ha una durata minima non inferiore a quattro anni e prevede termini di preavviso e penali per l’anticipato recesso […]

Art. 3, comma 1, lett. b

Le clausole generali sarebbero negoziate tra le associazioni dei titolari e quelle dei gestori. Se la trattativa si bloccasse per centoventi giorni, deciderebbe un arbitratore, cioè un terzo chiamato a fissare il contenuto al posto delle parti. Gli accordi andrebbero depositati presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Le clausole che violassero le condizioni minime non resterebbero in piedi.

Le previsioni contrattuali in contrasto con le predette condizioni sono nulle e sono sostituite di diritto dalle clausole generali stabilite ai sensi delle disposizioni richiamate al primo periodo del presente comma.

Art. 3, comma 1, lett. b)

Chi usasse tipologie contrattuali diverse da quelle previste rischierebbe una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per punto vendita, fino a un massimo di 200.000 euro, e quel comportamento verrebbe qualificato come abuso di dipendenza economica, cioè lo sfruttamento di uno squilibrio di potere contrattuale già sanzionato nei rapporti di subfornitura. Le sanzioni non scatterebbero subito: si applicherebbero solo dopo diciotto mesi dall’entrata in vigore, lo stesso termine entro il quale i contratti in corso perderebbero efficacia.

Le sanzioni di cui al presente comma si applicano trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3, comma 3

C’è poi un punto che interessa da vicino i gestori sul piano della qualificazione del rapporto di lavoro: i contratti rispettosi delle condizioni minime verrebbero messi al riparo dalla presunzione che il gestore sia in realtà un lavoratore dipendente o parasubordinato.

I contratti stipulati nel rispetto delle condizioni minime, indicate nei commi da 14-bis a 14-quinquies, sono esclusi dal campo di applicazione della presunzione di parasubordinazione o subordinazione.

Art. 3, comma 1, lett. b)

In parallelo, la durata minima dei contratti di comodato si accorcerebbe da sei a quattro anni, bilanciata da un rinnovo automatico: per interromperlo il titolare dovrebbe avvisare il gestore nei primi sei mesi dell’ultimo anno di contratto.

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contratti si rinnovano automaticamente per un periodo di eguale durata, salva comunicazione del mancato rinnovo da inviare al gestore nei primi sei mesi dell’ultimo anno contrattuale».

Art. 4, comma 1, lett. b)

Anche la contrattazione sui compensi, la cosiddetta contrattazione economica di secondo livello che fissa i margini riconosciuti al gestore, seguirebbe lo stesso schema:

  • trattativa tra associazioni;
  • arbitrato dopo centoventi giorni di stallo;
  • procedura semplificata per le reti con meno di cento impianti;
  • sanzioni dello stesso importo;
  • obbligo di depositare gli accordi in vigore entro sessanta giorni.

Cosa ne ricava l’automobilista

Per chi fa il pieno il cambiamento più immediato sarebbe informativo: i titolari degli impianti dovrebbero segnalare ai clienti la disponibilità di biocarburanti in purezza e di altri carburanti alternativi. Le banche dati pubbliche, cioè l’Osservatorio prezzi carburanti, l’anagrafe degli impianti e gli archivi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, verrebbero intanto aggiornate e rese interoperabili. Sui prezzi alla pompa l’effetto atteso dal Governo è indiretto, legato alla razionalizzazione della rete.

L’altra partita che riguarda gli automobilisti non si gioca in questo testo, ma in decreti futuri. Il disegno di legge contiene infatti una delega, cioè un’autorizzazione al Governo a scrivere norme al posto del Parlamento entro limiti predefiniti: quattro mesi di tempo per riformare l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

I criteri già fissati indicano la direzione:

  • revisione della formula bonus-malus che lega il premio alla storia dei sinistri;
  • maggiore efficienza del risarcimento diretto;
  • contrasto delle frodi e dell’evasione dell’obbligo assicurativo;
  • più trasparenza per i consumatori.

I decreti dovrebbero passare per il parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari prima di diventare operativi, e qualunque effetto sui premi dipenderebbe dai loro contenuti.

Requisiti più severi per i contributi alle televisioni locali

L’articolo dedicato all’emittenza riscrive le condizioni di accesso ai contributi del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione per le televisioni a carattere comunitario, cioè quelle senza scopo di lucro legate a realtà associative, religiose o territoriali. Oggi per questa categoria non esistono soglie occupazionali né limiti al numero di canali presentati. La proposta introdurrebbe entrambi.

Ogni emittente televisiva a carattere comunitario può presentare domanda di contributo per un marchio/palinsesto diffuso da almeno un anno […] e per un numero massimo complessivo di tre marchi/palinsesti.

Art. 10, comma 1

Servirebbe inoltre almeno un dipendente per ciascun marchio o palinsesto: alla data della domanda per il 2027, con almeno un anno di occupazione per il 2028 e almeno due anni dal 2029. A tutte le emittenti, comprese quelle commerciali, si chiederebbe una capacità trasmissiva minima di 1 Mbit/s. Resterebbe invece invariata la ripartizione delle risorse, metà in quota fissa e metà in proporzione al punteggio ottenuto, e nulla cambierebbe in sostanza per le radio comunitarie.

Si entra nella mediazione anche con la laurea ma bisogna aggiornarsi ogni anno

Il Capo III apre una via nuova per diventare agente di affari in mediazione, la figura che comprende i mediatori immobiliari e quelli merceologici. Oggi il percorso passa dal diploma di scuola secondaria seguito da un corso di formazione con esame, oppure dal diploma più un periodo di pratica. La proposta aggiungerebbe un’alternativa: alcuni diplomi di laurea, individuati con decreto ministeriale, accompagnati da un esame di idoneità.

in alternativa ai requisiti di cui alla lettera e), essere in possesso di uno dei diplomi di laurea individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy […] e avere superato un esame volto ad accertare le competenze acquisite ai fini dello svolgimento dell’attività di mediazione prescelta

Art. 12, comma 1, lett. a)

In cambio della maggiore apertura arriverebbe un obbligo oggi inesistente per questa professione: l’aggiornamento continuo, con un monte ore preciso da rispettare.

Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale tramite il conseguimento di crediti formativi certificati […] della durata di almeno sessanta ore nell’arco di tre anni, con il minimo di sedici ore annue.

Art. 12, comma 1, lett. b)

Chi non rispettasse l’obbligo rischierebbe la sospensione dall’attività per sei mesi e, in caso di violazione ripetuta, la cancellazione dall’albo tenuto dalla camera di commercio. I titoli di laurea validi, le modalità d’esame e i corsi di aggiornamento verrebbero definiti entro sei mesi con decreti attuativi, cioè i provvedimenti con cui il Governo rende operativa nel dettaglio una legge già approvata.

Consulenti del lavoro al registro delle imprese

L’ultimo articolo è il più breve e il più netto. La facoltà di depositare i bilanci e chiedere le iscrizioni telematiche al registro delle imprese, oggi riservata ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, si estenderebbe ai consulenti del lavoro iscritti all’albo.

All’articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» sono inserite le seguenti: «nonché all’albo dei consulenti del lavoro».

Art. 13, comma 1

Cosa cambierebbe e quando se il testo diventasse legge

Nessuna delle scadenze del provvedimento ha oggi una data certa sul calendario: quasi tutte si misurano a partire dall’entrata in vigore di una legge che non esiste ancora. Il quadro dei tempi è però già scritto nel testo presentato.

Si parte da sessanta giorni per depositare gli accordi economici esistenti tra titolari e gestori e per i decreti sul contributo alla riconversione degli impianti. Novanta giorni servirebbero per il rilascio espresso delle nuove autorizzazioni e per sanare gli ostacoli prima di una eventuale decadenza. Il Governo avrebbe poi quattro mesi per esercitare la delega sulla riforma dell’assicurazione auto, e sei mesi per i decreti su lauree e aggiornamento dei mediatori.

Più avanti arrivano le scadenze strutturali: diciotto mesi segnerebbero il limite di efficacia dei contratti in corso tra titolari e gestori e il momento in cui scatterebbero le sanzioni per i contratti irregolari. Dal 1° gennaio 2028 nessun Comune potrebbe più autorizzare un impianto che distribuisca solo combustibili fossili, e al 31 dicembre dello stesso anno dovrebbero completarsi le riconversioni finanziate e le dismissioni semplificate.

Oggi però nulla di tutto questo è ancora operativo. Il disegno di legge deve prima essere assegnato a una commissione, discusso e approvato da Camera e Senato nello stesso testo, e fino a quel momento restano in vigore le regole attuali: distributori, automobilisti e mediatori continuano a muoversi secondo le norme di oggi, mentre il contenuto della proposta può ancora cambiare in ogni sua parte durante l’iter parlamentare.


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