Il parco dell’Etna esiste da quasi quarant’anni, ma è un parco regionale: lo ha creato la Regione Siciliana nel 1987 e lo amministra un ente regionale con sede a Nicolosi, in provincia di Catania. Una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati chiede di trasformarlo in parco nazionale, cioè di spostarne la tutela sullo Stato affidandola a un nuovo ente pubblico sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Riguarda chi vive, coltiva, costruisce o fa impresa nei comuni dell’area etnea, i dipendenti dell’ente regionale e gli operatori turistici della zona. Per ora resta un testo di iniziativa parlamentare: è stato presentato il 15 gennaio 2026 e annunciato in Aula il 16 gennaio, con il testo pubblicato solo a ottobre 2026, e non è ancora stato assegnato a una Commissione.

Atto Camera 2762

Come è protetto oggi il vulcano

Il regime attuale nasce da un decreto del Presidente della Regione siciliana del 17 marzo 1987, che ha istituito il Parco naturale regionale dell’Etna applicando una legge regionale del 1981. È un atto regionale, non statale: la vigilanza spetta all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

E’ istituito, ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, il Parco naturale regionale denominato “Parco dell’Etna” […]

Art. 1, D.P.R.S. 17 marzo 1987 (testo previgente)

Quel decreto ha fatto due cose che reggono ancora oggi la vita quotidiana del territorio. Ha tracciato i confini del parco su una cartografia allegata, e ha diviso il territorio in quattro zone, A, B, C e D, ciascuna con il proprio elenco di divieti e attività consentite, graduati dalla protezione più severa alla più permissiva:

  • zona A, la fascia di massima tutela: niente nuove costruzioni, strade, prelievo di materiali, caccia, campeggio, fuochi o veicoli a motore; restano possibili pastorizia e attività forestali limitate, escursionismo, raccolta regolamentata dei funghi e ricerca scientifica autorizzata;
  • zona B, a forte valore naturalistico ma con presenza agricola: agricoltura, zootecnia non industriale e attività silvo-colturali sono ammesse, mentre restano vietate nuove costruzioni salvo deroghe, caccia, discariche e attività industriali ed estrattive, con l’eccezione del basalto;
  • zona C, dedicata alla fruizione turistica e agricola: si possono restaurare i manufatti esistenti, coltivare, pascolare, campeggiare nelle aree attrezzate, mentre le nuove costruzioni dipendono dall’esecutività del piano territoriale di coordinamento;
  • zona D, le aree già urbanizzate o di margine: qui si costruisce, si aprono attività commerciali, artigianali e industriali, si circola con qualsiasi mezzo, e i divieti si riducono all’abbandono di rifiuti, all’introduzione di specie estranee, all’uccellagione e ai fuochi non agricoli.

Anche la caccia segue questa scala: vietata del tutto in zona A e in zona B, è ammessa nella sola forma della caccia al coniglio selvatico, e secondo il calendario venatorio regionale, nelle zone C pedemontane e in zona D. Nelle zone meno protette sono poi i comuni etnei, da Nicolosi a Zafferana Etnea, Linguaglossa, Randazzo e gli altri, a gestire piani particolareggiati, nullaosta e concessioni edilizie.

Un parco nazionale al posto di quello regionale

La proposta non ritocca il decreto del 1987: crea accanto a esso un parco di categoria diversa. La legge quadro sulle aree protette del 1991 distingue infatti i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e le riserve naturali, e il testo colloca l’Etna nella prima casella, d’accordo con la Regione.

È istituito, d’intesa con la Regione siciliana, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale dell’Etna, di seguito denominato «Parco».

Art. 1, comma 1

Insieme al parco nasce il suo ente di gestione, un soggetto con personalità di diritto pubblico vigilato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. È il cambiamento istituzionale più netto: oggi il controllo sul parco è interamente regionale, domani passerebbe a un ministero statale, con l’ente iscritto nell’elenco degli enti pubblici non economici, cioè gli enti pubblici che non svolgono attività d’impresa, subito dopo l’Ente parco nazionale del Circeo.

Anche l’architettura interna cambierebbe. Il decreto del 1987 non elenca organi propri, perché la gestione è affidata a un ente disciplinato dalla legge regionale; il nuovo ente adotterebbe invece lo schema standard dei parchi nazionali: presidente, consiglio direttivo, giunta esecutiva, collegio dei revisori dei conti e comunità del Parco, cioè l’organismo che rappresenta gli enti locali del territorio. La sede resterebbe quella attuale, a Nicolosi, e finché gli organi non sono nominati continuerebbe ad amministrare il parco l’ente regionale esistente.

I confini restano quelli del 1987 prima di essere ridisegnati

Per non lasciare il vulcano senza regole nel passaggio, il testo congela temporaneamente l’assetto vigente: confini, zone e misure di salvaguardia sarebbero per un primo periodo esattamente quelli del decreto regionale.

La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui al decreto del presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987 […]

Art. 1, comma 4

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, però, il Ministro dell’ambiente dovrebbe adottare un decreto, d’intesa con la Regione e con i comuni, che ridisegna il perimetro. E la direzione indicata è quella della riduzione: le aree del parco regionale troppo costruite uscirebbero dal parco nazionale.

[…] è definito il perimetro del Parco nazionale dell’Etna, escludendo le superfici attualmente rientranti nel Parco naturale regionale dell’Etna che, per il loro livello di urbanizzazione, risultano incompatibili con le finalità di tutela del Parco nazionale.

Art. 3, comma 1

Quali siano quelle superfici, il testo non lo dice: la valutazione è interamente rinviata al futuro decreto ministeriale. La relazione che accompagna la proposta attribuisce al parco attuale una superficie di circa 59.000 ettari, ma è un dato dichiarato dai proponenti, e il decreto del 1987 non indica estensioni in ettari perché rimanda alla cartografia allegata. Nessun numero è invece disponibile per il perimetro futuro.

Il territorio sottratto non sarebbe però semplicemente perduto alla tutela. In cambio, la Regione dovrebbe individuare altre aree da proteggere intorno al parco, con un riferimento esplicito all’obiettivo europeo di portare al 30 per cento la quota di territorio protetto entro il 2030.

A compensazione dell’esclusione di superfici […] la Regione siciliana individua nuove aree limitrofe all’attuale perimetro del Parco naturale regionale dell’Etna che necessitano di interventi di conservazione e gestione finalizzati alla tutela della biodiversità […]

Art. 3, comma 2

È un meccanismo che il regime del 1987 non conosce: il decreto regionale fissa un perimetro e lo tiene fermo, senza alcun obbligo di scambio tra aree escluse e aree aggiunte.

Da quattro zone a tre con le regole ancora da scrivere

Lo stesso decreto ministeriale dovrebbe sostituire le quattro zone storiche con tre zone, chiamate semplicemente zona 1, zona 2 e zona 3, distinte in base al grado di antropizzazione e al valore naturalistico, paesaggistico, agricolo o storico-culturale. Qui sta il punto di maggiore incertezza per chi abita il territorio: la proposta annuncia la nuova suddivisione ma non ne scrive i contenuti, limitandosi a stabilire che il Ministro indicherà per ciascuna zona i divieti specifici.

La differenza con il 1987 è vistosa. Il decreto regionale elenca voce per voce cosa si può e cosa non si può fare in ciascuna delle quattro zone, fino al dettaglio del divieto di esercitare «qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva» in zona B, o del divieto di caccia e uccellagione in zona A. Il nuovo testo lascia invece tutto questo al decreto futuro.

Chi possiede un fondo agricolo, chi caccia il coniglio selvatico nelle fasce pedemontane o chi ha un progetto edilizio in attesa non trova nella proposta la risposta a cosa gli sarà consentito: dipenderà da quale delle tre nuove zone finirà per comprendere il suo terreno. Nel frattempo, e fino al decreto, continuano a valere le regole attuali.

Restano invece scritte nel testo le finalità del parco, più ampie di quelle puramente conservative: recupero e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, geologico, culturale, agricolo, artigianale, turistico, architettonico e urbanistico, insieme allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Chi lavora al parco e chi lo sorveglia

I dipendenti dell’ente regionale non verrebbero trasferiti d’ufficio: passerebbero al nuovo ente solo se lo chiedono.

Il personale dell’Ente di gestione del Parco naturale regionale dell’Etna è trasferito, su domanda, nei ruoli dell’Ente Parco istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2.

Art. 8, comma 1

Chi sceglie di passare verrebbe inquadrato, dopo una trattativa con i sindacati più rappresentativi, secondo il contratto collettivo nazionale degli enti pubblici non economici, conservando come assegno personale non assorbibile la parte stabile del trattamento accessorio, cioè le voci di retribuzione che si aggiungono allo stipendio base e che continuerebbe a percepire anche se il nuovo inquadramento valesse di meno.

Chi lavora oggi al parco in posizione di comando, cioè distaccato da un altro ente pubblico, potrebbe chiedere di proseguire il rapporto nella stessa forma. Tutti i rapporti giuridici dell’ente regionale, compresi i contratti di collaborazione in corso, passerebbero al nuovo ente, che potrebbe inoltre avvalersi di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione, dalla città metropolitana di Catania e dagli altri enti locali.

Cambia anche chi vigila sul campo. Il decreto del 1987 non disciplina la sorveglianza e si appoggia alle competenze generali, a partire dal Corpo forestale regionale; la proposta la affida invece ai carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti abbiano la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

Quanto costa e chi paga

La proposta introduce quello che oggi non esiste, un finanziamento statale dedicato al parco.

Ai fini del funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, di cui una quota, pari almeno alla metà, è destinata a garantire l’integrale copertura della pianta organica.

Art. 9, comma 1

Almeno 1,75 milioni l’anno andrebbero quindi a coprire per intero la pianta organica, cioè l’elenco dei posti di lavoro previsti dall’ente, che va determinata e approvata entro due mesi dalla costituzione del consiglio direttivo. La copertura non arriva da nuove entrate: la somma verrebbe sottratta a un fondo di accantonamento istituito dalla legge di stabilità per il 2015, già più volte rifinanziato e ridotto da provvedimenti successivi.

Accanto ai fondi statali, l’ente potrebbe contare su altre fonti di entrata:

  • contributi regionali e di altri enti pubblici
  • finanziamenti europei
  • donazioni e lasciti
  • redditi del proprio patrimonio
  • canoni di concessione e diritti d’ingresso
  • proventi di attività commerciali e promozionali
  • incassi delle sanzioni per chi viola i suoi regolamenti

C’è infine una leva economica inedita per il territorio: l’ente potrebbe concedere, su richiesta di produttori e fornitori di servizi, l’uso del proprio nome e del proprio emblema a prodotti e servizi locali che rispettino requisiti di qualità e le finalità del parco. È un marchio d’area che il decreto regionale del 1987 non prevede, e che potrebbe interessare aziende agricole, agriturismi e operatori turistici etnei.

Cosa succede adesso

La proposta non abroga il decreto del 1987. Lo richiama anzi come base provvisoria dei confini e come atto istitutivo dell’ente che gestirebbe il parco nella fase di transizione: il regime regionale verrebbe superato solo per gradi, man mano che il decreto ministeriale ne sostituisce perimetro, zone e misure di salvaguardia. Finché quel decreto non arriva, e può arrivare solo dopo l’approvazione della legge, sull’Etna continuano a valere le regole scritte quarant’anni fa a Palermo.

Il percorso parlamentare, del resto, deve ancora iniziare. Il testo è stato presentato il 15 gennaio 2026 dal deputato Ciancitto insieme ad altri nove deputati, per un totale di dieci firme nel frontespizio dello stampato, e annunciato in Aula il giorno successivo. L’atto risulta ancora da assegnare alla Commissione competente, e il termine semestrale per il decreto sui confini comincerebbe a correre solo dall’entrata in vigore della legge, che a sua volta richiede l’approvazione di Camera e Senato.


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