Questa legge trasforma in norma definitiva un decreto d’urgenza approvato ad agosto, che impone a quattro categorie di imballaggi di plastica monouso di essere biodegradabili e compostabili. Riguarda chi produce e importa imballaggi, il settore alberghiero, la ristorazione e il catering, i confezionatori di frutta e verdura e le strutture ricettive.

Le modifiche introdotte dal Parlamento sono in vigore dal 7 ottobre 2026, mentre le sanzioni scatteranno soltanto dal 1° gennaio 2030.

Legge n. 173/26 del 5 ottobre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026

Quali imballaggi devono diventare compostabili

L’obbligo non riguarda tutta la plastica monouso, ma quattro famiglie di prodotti ben delimitate.

La prima sono le confezioni di plastica usa e getta che contengono meno di 1,5 chili di frutta e verdura fresca preconfezionata: le vaschette e le retine del banco ortofrutta della grande distribuzione.

La seconda sono gli imballaggi monouso per alimenti e bevande destinati al consumo dentro i locali di alberghi, ristoranti e servizi di catering, cioè il settore che gli operatori chiamano HORECA, acronimo che riunisce hotel, ristorazione e caffetteria.

La terza famiglia sono le monoporzioni che si trovano sul tavolo o al bancone nello stesso settore, come:

  • bustine di condimenti
  • conserve
  • salse
  • zucchero
  • vaschette di panna per il caffè

Qui la legge esclude però due casi: le confezioni per il cibo da asporto già pronto e quelle necessarie nelle strutture che hanno requisiti medici di cura individuale, come ospedali e case di cura.

La quarta famiglia sono i flaconcini e le bustine monouso di cosmetici e prodotti per l’igiene che le strutture ricettive mettono a disposizione dell’ospite per una singola prenotazione, cioè i kit cortesia di bagnoschiuma e shampoo.

Per tutte queste categorie non basta dichiararsi compostabili: serve una certificazione secondo lo standard tecnico europeo UNI EN 13432, o un equivalente riconosciuto a livello comunitario, che attesti la capacità dell’imballaggio di decomporsi negli impianti di compostaggio.

I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale […] qualora certificati, da organismi accreditati, come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo

Art. 1, comma 1, lett. a)

Solo gli organismi accreditati potranno certificare la compostabilità

Il testo originario del decreto d’agosto chiedeva la certificazione ma non diceva chi dovesse rilasciarla, lasciando aperta la porta ad autocertificazioni di parte. Il Parlamento ha chiuso questa ambiguità precisando che la certificazione deve provenire da organismi accreditati, cioè da enti terzi formalmente autorizzati a svolgere verifiche di conformità.

Per le imprese significa che il documento valido non è quello prodotto internamente, ma quello emesso da un laboratorio o un ente riconosciuto.

Sui kit cortesia alberghieri il Parlamento ha aggiunto un requisito che sposta l’asticella più in alto. Non è più sufficiente che il flaconcino sia compostabile: deve essere certificato anche che il prodotto contenuto, cioè il bagnoschiuma, il sapone, lo shampoo, sia a sua volta biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con il processo di compostaggio.

Frutta e verdura restano escluse dall’obbligo per il momento

Il punto più rimaneggiato in Parlamento riguarda le eccezioni. Il decreto originario non prevedeva esenzioni esplicite; la legge di conversione ne costruisce due livelli.

Il primo livello è strutturale e si appoggia al regolamento europeo sugli imballaggi del 2024. Per le confezioni di ortofrutta e per le monoporzioni di condimenti e conserve l’obbligo non si applica alle condizioni fissate dall’allegato tecnico del regolamento, che consente agli Stati di derogare quando l’imballaggio serve a evitare:

  • perdita di acqua o di turgore
  • rischi microbiologici
  • urti
  • ossidazione

oppure quando è l’unico modo per non mescolare prodotti biologici e convenzionali.

Per gli imballaggi di alimenti e bevande del settore HORECA la deroga segue invece la disciplina europea pensata per le microimprese.

Il secondo livello è temporaneo ma molto ampio, e interessa direttamente la filiera ortofrutticola. In attesa che la Commissione europea pubblichi i propri orientamenti attuativi, attesi entro il 12 febbraio 2027, un elenco minuzioso di prodotti freschi preconfezionati resta fuori dall’obbligo.

Nelle more dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea […] gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati

Allegato, Legge n. 173/2026

L’elenco copre in pratica quasi tutto il banco ortofrutta:

  • frutta con il nocciolo
  • bacche e piccoli frutti
  • frutti con buccia come il kiwi
  • mele e pere
  • cachi
  • ortaggi a foglia
  • cavoli e broccoli
  • ortaggi da frutto
  • legumi da orto
  • ortaggi a radice, tubero e fusto
  • ortaggi di piccola pezzatura come pomodorini e mini-cetrioli
  • erbe aromatiche fresche
  • funghi coltivati
  • prodotti di quarta gamma, cioè frutta e verdura già lavata e tagliata pronta al consumo

Le sanzioni arrivano fino a 25.000 euro soltanto dal 2030

Chi viola l’obbligo rischia una sanzione amministrativa pecuniaria. La legge colpisce non solo l’immissione sul mercato di imballaggi non conformi, ma anche l’uso di dichiarazioni di conformità o diciture ingannevoli: un modo per impedire che l’etichetta “compostabile” venga apposta senza un titolo reale.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 226-quinquies, anche attraverso l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

Art. 1, comma 1, lett. b)

Per le violazioni di dimensioni rilevanti l’importo può salire fino al quadruplo del massimo. Il criterio non è il numero dei pezzi ma il loro peso economico sull’attività dell’impresa.

La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell’obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore.

Art. 1, comma 1, lett. b)

L’accertamento spetta agli organi di polizia amministrativa e si applica la disciplina generale delle sanzioni amministrative del 1981, quella che regola contestazione, pagamento in misura ridotta e ricorso. Il punto decisivo per le imprese è però la tempistica: il regime sanzionatorio non è operativo oggi.

Restano quindi oltre tre anni di transizione, un orizzonte che coincide con l’entrata in vigore delle restrizioni europee sui formati di imballaggio.

La via d’uscita per chi acquista in buona fede

La modifica parlamentare più rilevante per bar, ristoranti, alberghi e negozi riguarda la catena delle responsabilità. Nel testo d’agosto il bar che serviva caffè in un bicchiere non conforme rischiava la sanzione anche se aveva comprato quei bicchieri fidandosi del fornitore.

La legge di conversione introduce una causa di non applicazione della sanzione a favore dell’operatore che può dimostrare l’acquisto documentato.

La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all’operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all’articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.

Allegato, Legge n. 173/2026

La protezione non è automatica e ha due limiti netti: non vale se l’operatore sapeva che gli imballaggi non erano a norma, e non vale se la non conformità era evidente.

In concreto il baricentro della responsabilità si sposta su chi produce, importa o distribuisce, mentre per l’esercente diventa essenziale conservare la documentazione di conformità ricevuta dal fornitore.

Cosa resta fermo

L’obbligo di compostabilità non cancella le altre regole che pesano sugli stessi prodotti.

Per gli imballaggi di ortofrutta e per quelli del settore HORECA che rientrano anche tra i prodotti di plastica monouso già vietati dalla normativa italiana del 2021, quella che ha recepito la direttiva europea sulla plastica usa e getta, il divieto resta in piedi: compostabile non significa automaticamente consentito.

Allo stesso modo continuano ad applicarsi integralmente le norme europee sui materiali destinati al contatto con gli alimenti, che garantiscono la sicurezza sanitaria di ciò che tocca il cibo, e le regole sulla gestione dei rifiuti organici.

Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti […], nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell’articolo 182-ter del presente decreto.

Art. 1, comma 1, lett. a)

L’attuazione non porta con sé nuove risorse pubbliche: la legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, cioè la previsione per cui le amministrazioni coinvolte devono far fronte agli adempimenti con il personale e i fondi già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Oggi, con la legge già in vigore, produttori e importatori devono rispettare l’obbligo di compostabilità certificata; i cittadini e gli esercenti dovranno però aspettare il 2030 per vedere scattare le sanzioni, e nel frattempo gli orientamenti europei attesi per febbraio 2027 diranno quanto a lungo frutta e verdura resteranno escluse dall’obbligo.


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