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# Una proposta alla Camera renderebbe esente da tasse la casa data dall'azienda
- URL: https://ghost-production-4ea1.up.railway.app/casa-azienda-senza-tasse-proposta-camera/
- Published: 2026-10-28T23:31:20.000Z
- Updated: 2026-11-01T07:18:40.000Z
- Description: Un'impresa che compra o ristruttura appartamenti per i suoi dipendenti vede oggi quel beneficio finire in busta paga e venire tassato, mentre una proposta di legge depositata alla Camera vorrebbe renderlo invisibile al fisco in cambio di uno sconto sui contributi pensionistici.
- Author: Redazione di Gazzetta Civica
- Tags: #Migrated-1793405707953, #Import 2026-10-31 01:16, Affari, #norme-distillate

Questo testo non è una legge in vigore. È una **proposta di legge d’iniziativa parlamentare**, l’atto Camera 3097, primo firmatario il deputato **Lorenzo Guerini**, presentata il **9 settembre 2026**, con il testo pubblicato soltanto a **ottobre 2026**.

L’iter non è ancora cominciato: al 25 ottobre 2026 la proposta risulta **«da assegnare»**, cioè non è stata ancora affidata a una commissione parlamentare che la istruisca. Nessuno degli sgravi, dei vincoli e degli obblighi descritti qui sotto è oggi applicabile, e il testo potrebbe cambiare durante l’esame o non arrivare mai all’approvazione. Riguarderebbe i lavoratori dipendenti con redditi medi, le imprese che possiedono o affittano case, e i comuni.

**Atto Camera* [**3097*](http://www.camera.it/uri-res/N2Ls?urn:camera-it:parlamento:scheda.progetto.legge:camera;19.legislatura;3097)

### Che cosa sarebbe un alloggio aziendale agevolato

Tutto l’impianto ruota attorno a una definizione nuova. Un alloggio aziendale agevolato sarebbe una casa che l’azienda ha a disposizione, perché l’ha comprata, perché ne ha un altro diritto di godimento o perché la tiene in affitto, anche in leasing, e che assegna a un proprio dipendente come abitazione principale o come alloggio di servizio. Due paletti geografici e catastali delimitano il campo:

- la casa deve trovarsi **entro 100 chilometri** dalla sede legale o operativa dell’impresa;
- restano fuori le abitazioni signorili, le ville e i castelli, cioè le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- restano fuori anche gli altri immobili di pregio o di lusso, che un decreto ministeriale dovrà individuare con parametri precisi.

Il terzo paletto è il più selettivo, e riguarda chi riceve la casa. L’agevolazione non spetterebbe a chiunque, ma soltanto ai dipendenti sotto una soglia di reddito:

> *Le agevolazioni previste dalla presente legge spettano in relazione agli alloggi assegnati a lavoratori dipendenti il cui reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali \[…\] non sia superiore a 75.000 euro.*  
>  
> **Art. 1, comma 4**

Quel reddito di riferimento non è solo lo stipendio: è il reddito complessivo dell’anno precedente, aumentato degli affitti tassati con la cedolare secca, cioè l’imposta fissa che molti proprietari scelgono in alternativa all’imposta ordinaria sui canoni.

L’assegnazione, inoltre, non può essere un favore personale: deve essere prevista da un contratto collettivo, da un accordo o da un regolamento aziendale e riconosciuta a tutti i dipendenti o a categorie omogenee di essi. Soci, amministratori e loro familiari fino al secondo grado sono esclusi, a meno che siano anche dipendenti e rientrino nelle condizioni generali.

Poiché tutto questo si traduce in denaro pubblico che va alle imprese, la proposta si incastra nelle regole europee sugli aiuti di Stato: le agevolazioni viaggerebbero sotto il regime *de minimis*, la soglia sotto la quale un aiuto è considerato troppo piccolo per falsare la concorrenza, oppure sotto il regolamento di esenzione per gli interventi di efficienza energetica, e in mancanza servirebbe l’autorizzazione preventiva della Commissione europea.

Ogni beneficio andrebbe registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato entro venti giorni lavorativi dalla concessione.

### Per il lavoratore niente tasse sull’alloggio, ma anche niente contributi

Oggi la casa data dal datore di lavoro non è gratis dal punto di vista fiscale.

Il valore del fabbricato concesso in locazione, in uso o in comodato, cioè prestato in uso gratuito, entra nel reddito del dipendente per la differenza tra la rendita catastale, il valore fiscale attribuito all’immobile dal catasto, maggiorata delle spese, e quanto il lavoratore paga di suo. La quota scende al 30 per cento solo quando il dipendente è obbligato ad abitare lì per ragioni di servizio.

Un benefit di questo tipo fa quindi salire l’imponibile e, di conseguenza, l’imposta.

La proposta ribalta la regola per gli alloggi aziendali agevolati: il loro valore non formerebbe più reddito di lavoro dipendente. Insieme al valore della casa, uscirebbero dal reddito anche i rimborsi in denaro dell’affitto pagato dal lavoratore per la propria abitazione principale, entro un tetto annuo:

> *\[…\] le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro al medesimo lavoratore per i canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, entro il limite annuo di 10.000 euro per ciascun lavoratore, elevato a 12.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico o di trasferimento della residenza in un comune distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza.*  
>  
> **Art. 6, comma 1**

Una misura simile esiste già, ma è molto più stretta: la legge di bilancio per il 2025 esenta fino a **5.000 euro** annui per i soli assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025, per i primi due anni, con reddito fino a 35.000 euro e trasferimento di residenza oltre i 100 chilometri.

La nuova agevolazione allarga platea e importi, ma le due non si sommano: per lo stesso lavoratore, lo stesso alloggio e lo stesso anno d’imposta il dipendente dovrebbe scegliere quale usare.

Il contraltare è la parte meno visibile e più pesante nel lungo periodo. Le somme che non fanno reddito non entrano nemmeno nella base su cui si calcolano i contributi previdenziali, e la proposta lo dice senza ambiguità:

> *L’esclusione di cui al comma 1 non dà luogo ad accrediti contributivi, neppure figurativi, e non rileva ai fini della determinazione del montante contributivo e delle prestazioni pensionistiche.*  
>  
> **Art. 7, comma 2**

L’alloggio esentasse non costruisce pensione. Chi riceve ogni anno un beneficio da diecimila euro vede il proprio montante contributivo, cioè la somma accumulata su cui si calcola l’assegno futuro, crescere meno di quanto crescerebbe con un aumento di stipendio equivalente.

Per questo il datore di lavoro avrebbe l’obbligo di informare per iscritto il dipendente, prima dell’assegnazione e poi ogni anno, di quanto quella scelta riduce la pensione attesa, con modalità e contenuti fissati dall’ente previdenziale.

Lo stesso valore, inoltre, non conterebbe per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Agli enti previdenziali, per le minori entrate, andrebbe un ristoro definito con decreto interministeriale.

### Per le imprese deduzioni, credito d’imposta e metà dell’IVA

Dal lato dell’azienda la proposta smonta tre vincoli fiscali che oggi rendono poco conveniente fare il padrone di casa dei propri dipendenti.

Il primo riguarda i costi. Le regole attuali consentono di dedurre i canoni e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi ai dipendenti solo fino all’importo che diventa reddito tassato in capo a quei dipendenti: un tetto che, se il reddito del lavoratore viene azzerato, azzererebbe anche la deduzione dell’impresa.

La proposta interviene su entrambi i fronti. Rende integralmente deducibili i costi degli alloggi non ancora assegnati, tra cui:

- i canoni;
- le quote di ammortamento;
- la manutenzione ordinaria;
- gli oneri condominiali;
- le utenze.

Aggiunge inoltre un premio sui costi che restano effettivamente a carico dell’azienda:

> *In relazione ai costi di cui al comma 1 rimasti a carico dell’impresa è riconosciuta una maggiorazione della deduzione pari al 20 per cento del relativo ammontare, nel limite massimo di 6.000 euro annui per ciascun lavoratore assegnatario, entro il limite complessivo di spesa di cui all’articolo 12, comma 1.*  
>  
> **Art. 3, comma 2**

Il secondo è il costo dei lavori, e qui la leva è un credito d’imposta, cioè un importo che l’impresa usa per pagare meno tasse invece di riceverlo in contanti:

> *Alle imprese che, a decorrere dall’anno 2027, effettuano interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica su immobili destinati ad alloggi aziendali agevolati è riconosciuto \[…\] un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute.*  
>  
> **Art. 4, comma 1**

Il credito arriverebbe fino a **100.000 euro per ogni unità immobiliare**, utilizzabile solo in compensazione, cioè per abbattere altre imposte e contributi dovuti dall’impresa, e spalmato in cinque quote annuali uguali, senza i limiti e i divieti ordinari che normalmente frenano le compensazioni fiscali.

Non farebbe reddito e non entrerebbe nella base dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il terzo vincolo è l’IVA. Oggi l’imposta pagata sull’acquisto di una casa non è detraibile, salvo che per le imprese di costruzioni: una regola che rende l’operazione immobiliare più cara per qualunque altra azienda.

La proposta ammetterebbe la detrazione del **50 per cento** dell’IVA pagata per comprare un’abitazione da un costruttore o da chi l’ha ristrutturata, a condizione che l’immobile sia destinato ad alloggio aziendale entro **dodici mesi** dall’acquisto. È la misura più incerta delle tre, perché richiede l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, che l’Italia dovrebbe chiedere espressamente in deroga alla direttiva comune sull’IVA.

Più semplici le imposte sui trasferimenti: registro, ipotecaria e catastale si pagherebbero in misura fissa sugli atti di assegnazione, locazione, comodato e risoluzione.

Tutti questi benefici si appoggiano allo stesso impegno di fondo: un **vincolo di destinazione di almeno dieci anni**. Se l’alloggio cambia uso prima, l’impresa decade dall’agevolazione e restituisce quanto ottenuto, in proporzione al tempo mancante, salvo forza maggiore o impossibilità sopravvenuta; se il versamento avviene entro il termine della dichiarazione, non scattano sanzioni.

I costi, in ogni caso, si contano al netto di quanto paga il lavoratore e di eventuali contributi pubblici.

### Un nuovo contratto che finisce con il lavoro

La parte più innovativa non è fiscale ma contrattuale. L’assegnazione potrebbe avvenire con un normale contratto a canone concordato, quello il cui affitto segue gli accordi territoriali tra associazioni di proprietari e inquilini, oppure con una figura inedita: il **contratto di locazione di servizio abitativa**.

Le locazioni abitative ordinarie, oggi, durano almeno quattro anni rinnovabili per altri quattro, tre più due nel canone concordato, e la legge vieta di accorciare quei termini. Il nuovo contratto nasce proprio per derogare a quella rigidità:

> *il contratto ha durata non superiore a quella del rapporto di lavoro e si risolve di diritto alla cessazione del medesimo, fatto salvo il termine di rilascio di cui al comma 4.*  
>  
> **Art. 8, comma 2, lettera a)**

In cambio della durata flessibile, il testo costruisce una serie di tutele per il lavoratore-inquilino:

- forma scritta e registrazione obbligatorie;
- requisiti di abitabilità, salubrità e sicurezza;
- deposito cauzionale non superiore a tre mensilità;
- riparazioni necessarie a carico del datore di lavoro, con solo la piccola manutenzione a carico del dipendente;
- utenze individuali a chi le consuma.

Soprattutto, c’è un tetto all’affitto: il canone non potrebbe superare quello degli accordi territoriali e, dove questi mancano, un valore fissato con decreto ministeriale sulla base delle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate.

Al contratto va allegato un prospetto che spiega come il canone è stato calcolato, con criteri uniformi e non discriminatori.

Se il tetto viene superato, la conseguenza è drastica:

> *È nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al datore di lavoro un canone o altro vantaggio economico superiore a quanto consentito ai sensi del comma 2.*  
>  
> **Art. 8, comma 3**

Il lavoratore avrebbe diritto alla restituzione di quanto pagato in eccesso, con gli interessi legali, e l’azienda perderebbe le agevolazioni, con recupero dei benefici già incassati e controlli dell’Agenzia delle entrate. Sono nulle anche le clausole che legano il mantenimento della casa alla rinuncia a diritti indisponibili del lavoratore, ed è vietato subaffittare o cedere il contratto senza il consenso scritto del datore di lavoro.

Resta il nodo che più preoccupa chi vive in una casa legata al proprio impiego: che cosa accade quando il lavoro finisce. Il contratto si scioglie di diritto, ma il rilascio dell’immobile segue questi termini:

- 90 giorni in via ordinaria;
- dodici mesi in caso di pensionamento, invalidità permanente, decesso con familiari conviventi o altre condizioni di fragilità;
- 30 giorni quando il licenziamento è per giusta causa e non è stato impugnato o è stato confermato dal giudice.

In nessun caso l’azienda potrebbe procedere da sola: per ottenere la casa servirebbe un provvedimento del giudice, e in caso di opposizione si seguirebbe il rito accelerato previsto per le controversie di lavoro e locazione, con la possibilità per il magistrato di valutare se il termine è proporzionato e di rinviare l’esecuzione fino a un anno in presenza di esigenze gravi e documentate.

Un’eccezione pesante riguarda la morte del lavoratore. Oggi, quando muore chi ha firmato un contratto d’affitto, coniuge, eredi e parenti o affini abitualmente conviventi gli succedono nel contratto e restano nella casa alle stesse condizioni. Per l’alloggio aziendale questa regola non varrebbe:

> *In deroga all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in caso di decesso del lavoratore i soggetti conviventi non succedono nel contratto di locazione abitativa di servizio, ma hanno diritto a continuare a occupare l’alloggio per dodici mesi.*  
>  
> **Art. 8, comma 4**

Un ultimo dettaglio, spesso decisivo nella pratica: se l’azienda non è proprietaria ma tiene l’immobile in affitto, per assegnarlo al dipendente a titolo oneroso servirebbe il consenso del proprietario.

### Urbanistica i comuni possono accelerare ma non devono

Costruire o recuperare case per i dipendenti verrebbe riconosciuto come attività di interesse pubblico ed economico-sociale. La proposta dichiara le proprie norme urbanistiche princìpi fondamentali del governo del territorio, la materia che la Costituzione affida alla legislazione concorrente di Stato e regioni, lasciando però ai comuni la scelta se e come muoversi, e sempre senza nuova spesa pubblica. I municipi potrebbero:

- ridurre o azzerare il contributo di costruzione, cioè la somma dovuta al comune per ottenere il permesso di costruire;
- adottare procedure accelerate per il rilascio dei titoli edilizi;
- concedere premi di volumetria, cioè il permesso di costruire più metri cubi del normale, fino al **20 per cento** in più rispetto a quanto consentito.

Il cambio di destinazione d’uso, invece, resterebbe soggetto alle regole generali già in vigore. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano queste disposizioni urbanistiche si applicherebbero solo in quanto compatibili con i rispettivi statuti.

### Come si accede, chi controlla

Nessuno sgravio scatterebbe automaticamente. L’impresa che intende usarli dovrebbe inviare prima una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, indicando gli immobili, il tipo di intervento, le spese previste, i lavoratori assegnatari e autocertificando il rispetto della soglia di reddito.

L’Agenzia risponderebbe con una ricevuta che **prenota le risorse**: senza quella ricevuta, l’agevolazione non si può usare. È il meccanismo che tiene il conto aperto entro il tetto di spesa, e che di fatto premia chi si muove per primo.

Sul rispetto delle condizioni vigilerebbe la stessa Agenzia, anche insieme alla Guardia di finanza, con la possibilità di applicare la clausola antiabuso, cioè la norma generale che consente al fisco di disconoscere operazioni costruite solo per ottenere un vantaggio tributario. Le diverse agevolazioni possono cumularsi tra loro, ma non oltre il costo effettivamente sostenuto, e nuovi interventi su almeno il 60 per cento degli alloggi posseduti farebbero slittare in avanti il vincolo decennale.

Le regole operative arriverebbero con un decreto del Ministero dell’economia, di concerto con Lavoro e Infrastrutture, entro **sessanta giorni** dall’entrata in vigore della legge.

Il Parlamento, infine, si riserva un controllo nel tempo: entro il **30 giugno** di ogni anno il Governo dovrebbe riferire alle Camere su:

- quanti alloggi sono stati realizzati o recuperati;
- quanti lavoratori ne hanno beneficiato;
- come i benefici si distribuiscono sul territorio;
- che effetti si vedono sulla mobilità del lavoro, sul mercato degli affitti, sul consumo di suolo e sulla qualità delle abitazioni;
- eventuali concentrazioni dei vantaggi da segnalare.

### Quanto costerebbe e da quando

Tutte le misure fiscali e contributive partirebbero dal **1° gennaio 2027**, e il conto per lo Stato è fissato in anticipo:

> *Per l’attuazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.*  
>  
> **Art. 12, comma 1**

I 300 milioni sono già divisi per destinazione:

- 120 milioni alle deduzioni delle imprese;
- 120 milioni al credito d’imposta sui lavori;
- 20 milioni alla detrazione IVA;
- 20 milioni all’esenzione in busta paga del lavoratore;
- 20 milioni al ristoro degli enti previdenziali.

La copertura arriverebbe riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica, una delle riserve di bilancio che il Ministero dell’economia usa per finanziare nuove misure.

Il tetto, però, non è indicativo: l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia monitorerebbero la spesa e, se emergesse uno scostamento, entro trenta giorni dovrebbero adottare decreti correttivi dei limiti, informando le Camere. I benefici già concessi resterebbero fermi, ma chi arriva dopo potrebbe trovare la porta chiusa.

Per ora, in ogni caso, nulla di tutto questo è legge: la proposta attende di essere assegnata a una commissione, primo passaggio necessario perché l’esame possa cominciare.

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